Nuovo DL Caccia. Un decreto che peggiora la situazione.

Tutto parte dal fatto che il guadagno per il comparto caccia (armi di precisione, munizioni di vario tipo, abbigliamento, accessori e…mercato delle licenze) è diminuito in modo costante dal 2002 e, soprattutto dopo il periodo Covid (2020-2021), ha proseguito in discesa in modo ancor più marcato. In pratica in Italia le licenze di caccia complessive per tutti i tipi di esercizio venatorio hanno subito una diminuzione del 60% circa, una vera mazzata. A questo si aggiungono le pressioni provenienti dalla Unione Europea con milioni di Euro da pagare in multe salate per infrazioni alle Direttive UE che il nuovo Decreto in esame non risolve. una proposta, questa in oggetto, che si prefigge din intervenire in sostituzione di tutta una serie di comma della vigente n.157 del 1992. Come vedremo con risultati assolutamente insufficienti.
18 articoli per emendare (e svuotare) la L. 11 febbraio 1992, n. 157
L’articolo 1 modifica il titolo della legge introducendo la nozione di “gestione” della fauna selvatica omeoterma nel titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Questa modifica è finalizzata, secondo i proponenti,  a chiarire che “i contenuti della legge non si esauriscono nella sola protezione della fauna selvatica, ma si estendono a disciplinare un complesso di attività e di strategie funzionali alla conservazione, al controllo e all’utilizzazione del patrimonio faunistico, ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e le attività dell’uomo.”
E il punto di equilibrio non sta nella ricostruzione delle catene alimentari tradizionali. nella operazione di rilancio della montagna o della collina  con la valorizzazione di flora e fauna, sta nel semplice e ben conosciuto “business”,
Nell’articolo 2  “si riconosce l’attività venatoria quale espressione di una tradizione nazionale, che trova altresì riscontro nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167. Si aggiunge, inoltre, che, “esercitata compatibilmente con le istanze di conservazione della fauna selvatica, l’attività venatoria concorre alla protezione dell’ambiente e all’equilibrio ecosistemico”.   Purtroppo la realtà dei fatti ci dice il contrario. 
Le modifiche muovono, secondo secondo i propunenti, da una considerazione olistica della caccia, non ridotta “a mero abbattimento di
esemplari di fauna selvatica, ma intesa come attività sportiva e motoria, avente importanti ricadute di ordine culturale, economico e sociale, come avviene da tradizione secolare, nonché suscettibile di concorrere al contenimento delle specie invasive, al monitoraggio della consistenza faunistica ottimale, alla tutela degli habitat naturali”. Un refrain già sentito mille volte che non solo non ci incanta più ma che, in sostanza, cerca di mantenere l’attività venatoria in un limbo intoccabile, quasi un “sancta santorum” partrimonio di qualche centinaio di migliaia di “eletti”. 
L’articolo 3 introduce elementi di novità in materia di controllo della presenza faunistica all’interno degli aeroporti. L’esigenza di un intervento normativo deriva dalla proliferazione della fauna selvatica terrestre, in grado di superare le barriere che circondano le aree aeroportuali e porre in pericolo il traffico aereo.
Secondo la disposizione attualmente vigente, infatti, le attività di controllo sono limitate alle popolazioni di volatili (bird control).
Per effetto della modifica, le medesime attività sono estese agli esemplari appartenenti alle specie selvatiche e a quelle domestiche inselvatichite.  Dalle volpi, ai lupi, ai cinghiali, ai daini, anche alle semplici mute di cani in branco libero. 
Di conseguenza, è attribuita ai gestori delle infrastrutture aeroportuali la competenza a svolgere attività di controllo, secondo quanto previsto dall’attuale assetto dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l’Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali.
Attualmente, infatti, gli adempimenti necessari a garantire la sicurezza negli aeroporti sono appannaggio dei relativi gestori, che operano in forza di una concessione amministrativa rilasciata dall’ENAC, mentre il MIT non effettua più controlli sul sedime aeroportuale.
L’articolo 4 introduce nuove disposizioni in materia di cattura per l’inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come « richiami vivi ». Una delle pratiche più deprecabili e assurde, come si vedrà nella seconda parte dell’articolo. 
Le modifiche si rendono necessarie per ridefinire le attribuzioni di competenze tra i diversi livelli di governo in seguito alla riduzione delle funzioni delle province.
In particolare, al comma 1, lettera a), in adesione al nuovo quadro ordinamentale, definito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta legge Delrio), le competenze regionali sono estese fino a ricomprendere la definizione delle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie degli impianti pubblici di cattura, i quali sono già esistenti e disciplinati dalla normativa vigente. E questa “regionalizzazione” con conseguenze passaggio di competenze  dalla normativa unica nazionale al “tira e molla” regionali, viene definito “razionalizzazione”. 
Infatti si afferma: ” è conseguentemente razionalizzato il procedimento autorizzatorio previsto dalla legislazione vigente.
Rimane ferma la competenza dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in materia di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti.
Al comma 1, lettera b), si conferma la competenza regionale in materia di regolamentazione delle modalità e delle procedure di identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, dei « richiami vivi », nonché, per finalità di contrasto al bracconaggio, il divieto di compravendita dei medesimi.
Al comma 1, lettera c), si amplia la platea dei soggetti istituzionali ai quali trasmettere la notizia dell’abbattimento, della cattura e del ritrovamento di esemplari inanellati: sarà possibile trasmettere la suddetta informazione anche agli istituti regionali, a propria volta tenuti a darne comunicazione all’ISPRA. Un contrasto al bracconaggio che ci vede, ormai da trent’anni, perennemente in difficoltà. 
L’articolo 5 propone, invece,  nuove  disposizioni in materia di utilizzazione dei  “richiami vivi”, provenienti sia da impianti pubblici disciplinati dall’articolo 4, che da allevamento.
In particolare, si conferma quanto già previsto dalla normativa vigente e, quindi, la possibilità di utilizzo, nell’esercizio della caccia da appostamento, dei volatili appartenenti alle specie catturabili; si specifica inoltre che non vi sono limiti numerici per i « richiami » allevati in cattività, a condizione che siano inanellati. Cioè piena libertà di cattura prima, imprigionamento e uso, poi, di esche vive che andranno a permettere vere ecatombi.
Inoltre, si conferma la competenza regionale in materia di regolamentazione delle procedure autorizzatorie per l’installazione degli appostamenti fissi, dei quali è eliminato il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ai soggetti legittimati. Cioè, di fatto, una deregulation generalizzata. 
La modifica è frutto dell’ascolto delle istanze provenienti dal mondo venatorio, dalle quali è emersa la riduzione del numero dei cacciatori nel corso degli anni, tale da rendere del tutto superfluo il
contingentamento numerico di appostamenti fissi in precedenza previsto, e risponde all’esigenza di evitare la mercificazione delle concessioni rilasciate.
Infine, tentando di tener fede alle finalità di contrasto al bracconaggio, si vieta l’uso di “richiami” non identificabili e si stabilisce che la sostituzione di un  “richiamo” può avvenire a condizione che il richiedente presenti all’ente competente il richiamo da sostituire. Proprio per il fatto che l’attrezzo in legno, metallo o plastica, è appetibile per una ampia platea di cacciatori, disposti a tutto pur di poter scatenare le loro contraddizioni nell’esercizio venatorio. 
L’articolo 6 , d’altra parte, promuove  novità definite “importanti”  in materia di pianificazione faunistica e venatoria.
In particolare, al comma 1, lettere a) e f), in adesione al nuovo quadro ordinamentale definito dalla legge Delrio in materia di riparto delle funzioni tra livelli di governo, si è provveduto a riallocare a livello regionale le competenze che, in precedenza, risultavano essere di competenza presso le province. Le modifiche sono, pertanto, funzionali a superare gli elementi di obsolescenza che caratterizzano il quadro normativo vigente. Tutto sta a capire che significato dare ad “obsolescenza”, ora anche per il legislatore sinonimo di “condizionamenti” superflui….Ma lo sono davvero?
Le successive modifiche vanno ad aggiornare una zonizzazione che, sovente, non riflette l’attuale realtà ambientale, favorendo – secondo i proponenti – una gestione integrata del paesaggio. Si usa anche il termine “garantire” in riferimento a quella che viene definita  una distribuzione ponderata della pressione venatoria sul territorio, fermo restando il rispetto dei vincoli sovranazionali.
Fondamentale poi il seguente comma, cartina al tornasole delle finalità del provvedimento…: “Nell’ottica del raggiungimento di un equilibrio tra le esigenze ambientali e gli interessi produttivi, si abbandona una visione meramente conservativa della natura, promuovendo una prospettiva dinamica e multifunzionale.” Già prima non c’era molta protezione, e il movimento ambientalista lo sa bene, ora ci troviamo in una situazione peggiore.
Non solo, al fine di superare una situazione di incertezza e ambiguità in merito all’esatta definizione delle aree (foriera di possibili incidenti), al comma 1, lettera b), si esplicita, in adesione a quanto già previsto dalla normativa vigente, che i parchi nazionali e regionali, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura sono ricompresi nella percentuale di territorio agro-silvo-pastorale che le regioni devono destinare a protezione della fauna selvatica, ove, pertanto, la caccia è vietata. 
Le ulteriori misure hanno quale obiettivo l’efficientamento dell’organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia evitando che la previsione di un numero eccessivo di membri paralizzi l’attività decisionale. Perchè è quest’ultimo il vero obiettivo: velocizzare i provvedimenti ed arrivare ad uno stato di “quasi caccia libera” predecente il 1992.
Ce ne è anche per gli Ambiti Territoriali di Caccia.
Pertanto, al comma 1, lettera b), si prevede che il numero dei componenti degli organi direttivi degli ATC non possa eccedere le venti unità e la partecipazione in sovrannumero di un rappresentante dell’ENCI.
Al comma 1, lettera c), invece, è operata la ricognizione delle funzioni degli organismi di gestione degli ATC, con elementi di maggiore dettaglio in materia di promozione e di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, anche nell’ottica di favorire la sinergia tra le attività agricole e quelle venatorie. “Ambiti Territoriali di Caccia” quindi a totale disposizione dei cacciatori.
L’articolo 10  invece riguarda la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
Si tratta di soggetti che necessitano di una regolamentazione più adeguata al quadro attuale, dal punto di vista della gestione aziendale e del trattamento fiscale.
Per queste ragioni, al comma 1, lettera a), numero 1), si consente alle regioni di autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché, come previsto fino a questo momento, quali soggetti senza finalità di lucro.
La possibilità di operare come soggetti non vincolati dall’assenza di fini lucrativi consentirà loro di investire gli utili nelle ulteriori attività di utilità sociale in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche, correlate in via primaria alla concessione amministrativa.
Non secondario, inoltre, è rilevare come ammetterne la costituzione in forma di impresa amplierebbe le condizioni per l’accesso e per l’esercizio di un’attività suscettibile di generare opportunità economiche anche in aree interne e periferiche. Ed ecco servita la parte economica dell’operazione.
Le medesime finalità sono a fondamento della modifica prevista dal comma 1, lettera a), numero 2), per la quale, nelle aziende agri-turistico-venatorie, il periodo in cui è consentito l’immissione e l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento può essere esteso oltre i termini stabiliti dall’articolo
18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole. Tale ultimo onere amministrativo consente agli organi tecnico-scientifici preposti di valutare la sostenibilità ambientale, oltre che sociale ed economica, dell’attività svolta dalle aziende. Ma non è finita qui….
Al comma 1, lettera b), si prevede che le regioni, su istanza degli interessati, possano autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie.
Si prevede, inoltre, che le concessioni amministrative alla costituzione delle aziende faunisticovenatorie hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili, per la programmazione pluriennale dell’attività, tenendo conto dei cicli biologici e dei tempi di ammortamento degli investimenti. Prima attenzione ancora una volta, per la compnente umana, il che non guasta … ma non in questo modo,
L’articolo 11 dà indicazioni sulle specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
In particolare, al comma 1, lettera a), numero 1), si prevede che le regioni, nell’articolazione dei calendari venatori, possano discostarsi dalle indicazioni fornite nei pareri espressi dall’ISPRA e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) a condizione che adducano una motivazione suffragata da argomentazioni desunte da fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea.
La modifica è funzionale a fare in modo che la scelta relativa ai periodi di
apertura della caccia trovi giustificazione non solo nei pareri degli organi nazionali, come ora già previsto, ma anche nelle informazioni scientifiche ritenute affidabili a livello europeo e internazionale. Una norma, questa, di tutela del comparto caccia nei confronti di autorità locali in tenzionate a ridurre le giornate di caccia o a formulare riserve. 
Coerentemente, tenendo conto del fatto che i cambiamenti climatici degli ultimi anni incidono sempre di più sulle dinamiche ambientali e dell’ecosistema, al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), si prevede che le Regioni possano posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio, limitatamente ad alcune specie di fauna selvatica. Genericità voluta sia peri tempi sia per le specie cacciabili oltre gli attuali termini.   Davvero una brutta china….

Tale misura è adottata previa acquisizione del parere obbligatorio dell’ISPRA e del CTFVN. I suddetti pareri dovranno essere resi previo coinvolgimento degli istituti regionali, ove costituiti, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.Il coinvolgimento degli istituti regionali appare necessario – secondo i promotori –  affinché la valutazione tecnica sia effettuata a livello di governo più prossimo al territorio sul quale ricade la scelta. Una forzatura/distorsione  della normativa regionale è sicuramente più agevole di una prescrizione di carattere nazionale. E gli “Istituti regionali” di prossima indicazione serviranno proprio come correttivo di norme ritenute “severe”. 

L’articolo 12,  è specifico in materia di controllo della fauna selvatica.
Preliminarmente, occorre precisare che l’attività di controllo è svolta da soggetti pubblici coadiuvati da privati e coordinati dalle Forze di Polizia, allo scopo di contenere la fauna selvatica in eccesso, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, nonché per prevenire la diffusione di malattie e zoonosi (come la peste suina africana).
Si rende necessario, per questa ragione, rafforzare l’apparato e i mezzi messi in campo per la loro attuazione.
A questo scopo, al comma 1, lettera a), si prevede che le modalità operative dell’attività di controllo della fauna selvatica possano essere definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il coinvolgimento delle diverse amministrazioni, infatti, consente di calibrare al meglio le modalità attuative considerando tutti gli interessi coinvolti dall’azione dei controllori (ambientale, di produzione agricola, di sicurezza, e di salute pubblica).   Tutele multiple, fondamentali sulla carta ma, sul campo con conseguentemente scatenamento di tensioni ed inganni. 
Al comma 1, lettera b), in linea con l’assetto ordinamentale vigente, si includono le città metropolitane nel novero degli enti territoriali che concorrono all’attuazione dei piani di controllo numerico della fauna selvatica. In coerenza con quanto precedentemente esposto, alla medesima lettera b), è integrato
il catalogo dei soggetti di cui le autorità deputate al coordinamento dei suddetti piani possano avvalersi, includendovi altresì le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché muniti di licenza di caccia e abbiano frequentato specifici corsi di
formazione. In ogni caso, pertanto, contrariamente a quanto affermato in via strumentale, i piani saranno attuati con il supporto di personale specializzato nell’uso delle armi, ad uso all’attività venatoria nonché adeguatamente formato.
Al comma 1, lettera c), si aggiungono al novero dei soggetti attuatori gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi ove i suddetti piani sono attuati.   Questo per l’evidente scopo di non volersi vedere persone sconosciute o, peggio, prescrizioni “calate dall’alto”. 
Di grande impatto è l’ulteriore novella che prevede la facoltà, a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, di poter trattenere gli esemplari abbattuti sempreché, a seguito delle analisi igienicosanitarie, gli stessi non presentino rischi per la salute.  Vale a dire ciò che da cinquant’anni si continua a ventilare in ambito venatorio: ” Cos’è sta novità del controllo sociosanitario e dell’impossibilità di riavere il capo cacciato.? A cui rispondono con un…. “Vede è prescritto dalla legge in vigore in Italia”..
In definitiva, le modifiche – secondo le intenzioni dei promotori –  sono funzionali a contrastare il fenomeno della proliferazione delle specie invasive che, nonostante i molteplici sforzi delle autorità preposte, continua ad arrecare danno alle attività produttive e a esporre a pericolo l’incolumità dei singoli, soprattutto nei piccoli centri e nelle zone montane. L’ampliamento del novero dei soggetti attuatori rappresenta una soluzione che garantisce una migliore gestione del territorio grazie a contributo di figure dotate di un’adeguata professionalità nell’uso delle armi e debitamente formate.
L’articolo 13 apporta modifiche  in materia di attuazione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
Questo articolo è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2023, con la precisa finalità di contrastare la diffusione della PSA trasmessa dagli ungulati e, in particolare, dai cinghiali.
Il piano è stato adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 13 giugno 2023 ed è attualmente in fase di attuazione da parte delle regioni, alle quali è stato richiesto, per dar seguito al provvedimento statale, di modificare i propri piani di controllo.
Coerentemente con quanto previsto dall’articolo precedente in via generale per l’attuazione dei piani di controllo, anche in questa sede, mediante la novella contenuta al comma 1, si prevede che le regioni possano attuare il piano altresì avvalendosi dei cacciatori ammessi all’esercizio dell’attività venatoria, dai concessionari degli istituti faunistici privati, siti nelle aree interessate, delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l’eventuale supporto operativo e tecnico del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri. Vale a dire una vera task force che si specializzerà nella caccia mirata ai cinghiali et similia. Probabilmente una iattura peggiore della rete di contenimento costata già 55 milioni di euro ma con inutili risultati, come risulta dalle prime reazioni. L’articolo 14 si concentra sulle questioni i in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani.
In particolare, al comma 1, lettera a), numero 1), si prevede, in deroga al relativo divieto, che la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale. Il perchè di questa deroga è incomprensibile e sarà sicuramente argomento di discussione.
In zone con sovrappopolazione di ungulati la braccata sulla neve può essere strumento utile per mantenere l’equilibrio tra fauna selvatica e le attività agricolo-forestali; inoltre la presenza del manto nevoso ha un effetto calmierante sull’attività e induce sia i cani che i cacciatori ad una maggiore attenzione.
Alla lettera a), numero 2), alla luce di quanto esposto nella spiegazione dei precedenti articoli in merito alla importanza di una corretta gestione della fauna selvatica sul territorio a garanzia della pacifica convivenza tra l’uomo e gli animali, si interviene sanzionando le azioni atte a ostacolare le attività di attuazione dei piani di controllo, ove praticate con metodi violenti.
Infine, al comma 1, lettera b), si interviene sul divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione. Si provvede a una migliore individuazione dei suddetti valichi montani, rinviando all’adozione di un decreto interministeriale che li individui su base cartografica; si stabilisce, poi, che in corrispondenza dei valichi così individuati sia istituita una zona di protezione speciale, ove già non prevista, e che nei medesimi possa praticarsi l’attività venatoria alle condizioni stabilite dall’ente di gestione della zona di protezione. La modifica è funzionale a garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali e, al contempo, a contrastare una lettura estensiva di valico montano che, in Italia, ha indotto a vietare la caccia in vaste aree territoriali, senza che ciò sia sempre giustificato da esigenze di
tutela dei volatili durante le fasi di migrazione. Ne è scaturito un massiccio contenzioso giurisdizionale che ha avuto esiti contrastanti e ha favorito la diversificazione delle scelte amministrative assunte delle regioni in sede di pianificazione, fino a restringere fortemente l’attività venatoria non per le finalità di
tutela dell’interesse ambientale, bensì solamente nella prospettiva della c.d. ” burocrazia difensiva”.  No comment  sui pericoli insiti all’attuazione di questa parte normativa, davvero una attenzione a sernso unico a vantaggio dei cacciatori. 

L’articolo 15 apporta modifiche all’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria e di licenza di porto di fucile. In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede che le disposizioni in materia di licenza di porto di fucile non si applicano alla caccia praticata avvalendosi dell’arco o del falco. La modifica supera un’incongruenza del quadro normativo vigente che richiede a coloro che intendono cacciare mediante l’arco o mediante uccelli predatori di dimostrare, in apposito esame, la capacità tecnica nel maneggio di armi da fuoco.
Al comma 1, lettera b), si prevede che le abilitazioni per l’esercizio della caccia rilasciate da Stati membri dell’Unione europea oppure appartenenti allo Spazio economico europeo sono equiparate alle abilitazioni rilasciate ai medesimi fini in Italia. In coerenza con i principi dell’Unione europea di circolazione dei titoli giuridici, è consentito a chi abbia ottenuto un provvedimento abilitativo in uno Stato dell’Unione (o appartenente allo Spazio economico europeo) di poterne avvalersene anche sul territorio italiano. Anche questo un punto delicato su cui riflettere visto che sono già migliaia i cacciatori, anche con licenza, che provengono dall’estero, specie da Svizzera, Germania e Francia.
L’articolo 16 introduce modifiche marginali in materia di vigilanza venatoria.
Al comma 1, lettera a), si prevede che l’attività di vigilanza può essere altresì affidata agli agenti alle dipendenze delle regioni, al fine di contrastare la riduzione degli organici delle polizie provinciali determinata dalla legge Delrio. La questione è inoltre rilevante per dare risposta al caso Pilot 2023/10542 in materia di contrasto al bracconaggio e garantire l’efficacia della vigilanza.
Al comma 1, lettera b), si stabilisce che alle attività di vigilanza possano concorrere le guardie volontarie delle associazioni nazionali riconosciute, non quelle appartenenti alle associazioni venatorie locali.
L’articolo 17 apporta modifiche all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative. In particolare, si espunge la disposizione che prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico dei cacciatori che esercitano l’attività venatoria in una forma diversa da quella scelta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La modifica rappresenta la necessaria conseguenza dell’espunzione della cosiddetta opzione caccia. Inoltre, si introduce una sanzione pecuniaria a carico dei soggetti che ostacolano le attività di controllo e di contenimento della fauna selvatica. La modifica è funzionale ad
assicurare l’espletamento di attività che concorrono a salvaguardare l’incolumità dei singoli, soprattutto nei piccoli centri e nelle zone montane, e a contrastare la diffusione di patologie come la peste suina africana, evitando ritardi e interruzioni che comporterebbero costi per la collettività.
L’articolo 18 reca infine, oltre a quanto stabilito amministrativamente,  la clausola di invarianza finanziaria.
Testo dell’audizione della LIPU sul DDL 1552, “caccia” (Commissione Ambiente. Senato). 
Per capire quanto abbia inciso il DDL in oggetto nel dibattito interno alle associazioni ambientaliste e di quale valore siano le proposte messe sul tavolo dal Governo, è utile tener presente quanto ci ha fatto pervenire l’associazione nazionale LIPU.
(16 luglio 2025) La Lipu si ritrova ad essere audita sulla legge per la tutela della fauna e la regolamentazione della caccia, alle ore 20 inoltrate di mercoledì 16 luglio, con 10 minuti complessivi a disposizione.
I dieci minuti dovrebbero bastare per:
– ragionare sulla legge 157, la quale governa una materia vasta, delicata e di rango altamente costituzionale, dopo la modifica all’articolo 9 della Costituzione italiana (oltre quella all’articolo 41), 
– evidenziare le implicazioni comunitarie e internazionali della materia, 
– ricordare le procedure di infrazione o di inchiesta relative al nostro paese, in atto o del recente passato, 
– sottolineare la situazione italiana in tema di protezione della fauna, che è la finalità di gran lunga principale della legge 157,
– e, ovviamente, analizzare il Disegno di legge oggetto dell’audizione, anche nei suoi rimandi alle questioni appena citate, cruciali per la minima valutazione seria della questione.
Ciò, evidentemente, è impossibile.
Nessuna motivazione può giustificare la scelta di tale modalità operata dal Senato, aggravata dal fatto che le uniche urgenze implicate oggi dalla legge 157 sono da rintracciare proprio nelle situazioni di infrazione in cui versa il nostro Paese per carenza di tutele, con le conseguenze materiali negative su fauna e biodiversità, e non certo nella questione dei danni da fauna selvatica, che con i contenuti di questo disegno di legge nulla ha a che fare.
È bene ripeterlo: il Disegno di legge 1552 non interviene in alcun modo sul tema dei danni, che peraltro è stato affrontato dal Parlamento innumerevoli volte anche nel recentissimo passato.
Tutto questo avrebbe dovuto portare a ben altra impostazione del lavoro istruttorio, fondamentale per ogni ragionamento sulla legge 157, a partire dall’indispensabile relazione sullo stato di attuazione della legge che manca da sempre e manca tutt’ora.
Con il massimo rispetto istituzionale che caratterizza da sempre la nostra associazione, ci chiediamo come possa una Commissione parlamentare, anzi due commissioni riunite, agire in questo modo. È una questione che travalica le diverse posizioni, gli interessi specifici, i diversi orientamenti e rimanda al senso stesso delle istituzioni e della democrazia.
Il segnale che il Parlamento e queste Commissioni in particolare stanno dando alla società civile non è un buon segnale.
Dunque, vista l’impossibilità di trattare adeguatamente le questioni in ballo, e tuttavia considerato il rilievo della materia, trasmetteremo alla Commissione un documento che faccia il punto sui principali temi in gioco, a partire dalla salute della fauna selvatica nel nostro paese (che vede 21 specie cacciabili in stato di conservazione negativo) e dal conflitto del Disegno di legge con la normativa comunitaria, con previsione di infrazioni su caccia in periodo vietato, specie in sofferenza, uso di munizioni da piombo in aree interdette e altro ancora. Tutte materie sulle quali l’Italia già oggi è sotto infrazione o inchiesta.
Vogliamo aggiungere, per concludere, un ultimo punto, che in un certo senso può essere considerato il primo, per il suo valore anche emblematico.
Il Disegno di legge prevede, tra le altre cose, il rilancio della pratica dei richiami vivi. Cioè, il rilancio di una pratica orribile.
I piccoli uccelli migratori, reduci da una lunga stagione riproduttiva, partono dal nord Europa per raggiungere i paesi a sud, Italia inclusa, dove trascorrere l’inverno e prepararsi alla nuova stagione nuziale. Ebbene, cosa succede? Succede che, arrivati in Italia, trovano le reti. Sono catturati, messi in gabbia e in gabbia tenuti tutta la vita, al buio, in modo che cantino quando in autunno sono portati all’aperto, dai cacciatori, per attirare i loro simili, ai quali i cacciatori infine sparano.
In questa pratica c’è quanto di peggio si possa immaginare: la privazione della libertà, la costrizione a condizioni intollerabili, l’inganno, la morte.
L’Europa ha di fatto vietato la cattura degli uccelli selvatici a fini di richiamo e chiesto all’Italia di avviare la dismissione di questa pratica. Il cui problema, tuttavia, non è solo l’infrazione delle norme ma l’infrazione del senso di rispetto e della stessa umanità.
Il Disegno di legge Malan rilancia fortemente questa attività. È probabile che, di tutto ciò, il senatore Malan, nonché i senatori Gasparri, Romeo e Salvitti, cofirmatari del Disegno, non siano consapevoli. E però è importante che lo siano, così come è importante che lo sia lei, Presidente De Carlo, e lo siano tutte le senatrici e i senatori.
Si sappia chiaramente che il rilancio della pratica dei richiami vivi è una delle previsioni del Disegno di legge 1552. Una delle tante brutte cose che discuterete e voterete.
La Lipu farà tutto ciò che la democrazia consente per cancellare questa pagina non decorosa della vita parlamentare, politica e civica del nostro paese e riaffermare i giusti valori.”

1 Commento

  1. Premetto che sono un Cacciatore.
    Dopo aver letto punto per punto gli articoli che voi contestate con grande
    Precisione come se conoscete effettivamente del fatto che la caccia comunque si veda e un danno.
    Vi chiedo , se la caccia sul territorio Italiano venisse chiusa tutte le spese di contenimento, di cinghiali, caprioli, colombacci, piccioni torrioni, tortore dal collare
    Ecc. Tutti animali che rientrano alcuni nelle 21 specie cacciabili.
    Andranno sui singoli cittadini e ancora tasse e tasse.
    Io vado a caccia dal 1 di ottobre fino al 31 Gennaio, perché mio padre, mio nonno mi anno insegnato così.Rispettando la natura che mi circonda, conoscendo il territorio che frequento. Tutto quello che denunciate non lo vedo così catastrofico.
    In Franci, Spagna e in mezza Europa viene considerata una risorsa, in Italia un danno Ambientale.
    Guarda caso quando i cacciatori vanno in campagna a caccia diminuisce del 98 % gli incendi su tutto il territorio.
    Se uno si perde nei boschi chi si chiama cacciatori che conoscono il territorio. Ringraziate che x ora se si va a caccia si può girare x funghi e asparagi.
    Fare delle belle girate in campagna con le famiglie. Non penso sia tutto sbagliato. Va lavorato x migliorare le cose nel rispetto di tutti uomini e flora e fauna.
    Grazie.

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