Oggetto:
Situazione di emergenza Covid 19 – Definizione e approvazione di un Piano integrato d’intervento in materia d’istruzione del Comune di Alessandria
Ascoltata | la relazione dei proponenti che, nel testo depositato, è allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale nonché premessa; | |
Visto | l’articolo 34 della Costituzione che così recita: “Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.” |
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Ricordato che | l’art. 34 esplicita, per tutti i cittadini, il diritto di accedere al sistema scolastico: la reale effettività dell’istruzione dell’obbligo viene garantita dal fatto che questa è gratuita, mentre quella dell’istruzione superiore viene assicurata dalla concessione di “provvidenze” a chi è privo di mezzi (purché si dimostri capace e meritevole).
Le indicazioni presenti nell’articolo citato sono state riferite, in un primo tempo, alla sola scuola pubblica. Nel 1994, però, la sentenza n. 454 della Corte costituzionale ha ritenuto “ingiustificatamente discriminatoria” l’esclusione degli alunni delle scuole private dalla possibilità di ottenere una “provvidenza”. Inoltre la Costituzione indica un numero minimo di anni (“almeno 8”), ma non un numero massimo. Nel 2005 il decreto legislativo n. 76 ha modificato – estendendola – la durata dell’obbligo scolastico, stabilendo che “la Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. |
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Visto | il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato dal Ministero dell’Istruzione, | |
Ricordate | le competenze dell’ente Comune in materia di Istruzione. Infatti, la riforma della Costituzione del 2001 ha ridefinito i livelli istituzionali di competenza, attribuendo allo Stato il potere di definire le norme generali del sistema di istruzione e alle Regioni e agli Enti territoriali la competenza di organizzare il servizio d’istruzione e formazione sul territorio. Stato e Regioni devono comunque concorrere a definire insieme molte funzioni inerenti al sistema di istruzione ed all’istruzione e formazione professionale.
Tutte le scuole, per quanto riguarda obiettivi formativi e di apprendimento, contenuti dell’insegnamento e ordinamenti scolastici, sono vincolate alle norme generali definite dallo Stato. Contemporaneamente, sempre nella logica del decentramento e del rafforzamento dell’autonomia territoriale, talune funzioni e competenze amministrative già del ministero dell’istruzione sono state trasferite alle Regioni, ai Comuni e alle Province (ad esempio: calendario scolastico, programmazione dell’offerta formativa integrata di istruzione e formazione, distribuzione della rete scolastica sul territorio, istituzioni e chiusura di scuole, diritto allo studio, borse di studio ecc.). Fino a poco più di un decennio fa, Comuni e Province avevano nei confronti della scuola statale un prevalente ruolo di servizio. Fornivano i locali, l’illuminazione, il riscaldamento, l’approvvigionamento idrico, i servizi telefonici. Per gli edifici scolastici, di cui normalmente Comuni e Province sono anche proprietari, avevano l’obbligo di sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti questi servizi sono rimasti, ma una norma sul decentramento amministrativo e sul trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti territoriali (cfr. decreto legislativo 112/1998) ha assegnato a Comuni e Province competenze amministrative anche in campo scolastico, in precedenza a carico dello Stato. In particolare competono a questi Enti locali: a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. Inoltre i Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi perequativi; f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. La riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione ha confermato le competenze già attribuite, ma per altro verso ne ha allargato l’ambito. I Comuni, oltre a detenere il potere di chiusura e istituzione di scuole come sopra indicato alla lettera a), insieme a tutti i Comuni della provincia hanno anche il compito, periodicamente, di formalizzare le proposte di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (presidenze) secondo i criteri stabiliti dalla Regione. Secondo una specifica norma di legge (cfr. legge 23/1996), per quanto riguarda edifici scolastici e diritto allo studio, i Comuni hanno competenza nei settori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; le Province hanno competenza per gli istituti di istruzione secondaria di II grado; |
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Esaminata | la sostanziale sovrapposizione tra le competenze comunali e, più complessivamente, del sistema di enti locali e regionali e gli indirizzi di attività del Ministero; | |
Ritenuto | indispensabile affrontare questo periodo coordinando in modo stringente le diverse iniziative afferenti alla responsabilità del nostro Ente in materia, anche in stretto raccordo con gli altri attori protagonisti del sistema, al fine di arrivare all’attuazione di un vero e proprio Piano integrato d’intervento in materia d’istruzione; | |
Valutato | che il Pino integrato debba articolarsi nelle seguenti fasi e con gli obiettivi sottoelencati | |
Fase di condivisione
Si prefigurano incontri della delegazione del Comune di Alessandria con:
al fine di raccogliere esigenze e stabilire priorità ed interventi. Va poi prevista la costituzione di un Tavolo di concertazione fra i vari enti, le scuole e le amministrazioni dello Stato al fine di coordinare operativamente le rispettive iniziative. |
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Fase di rilevazione e acquisizione degli indispensabili elementi di conoscenza
Le competenti strutture comunali, di concerto con la Provincia, dovranno procedere ad una mappatura delle strutture scolastiche per verificare la sicurezza degli edifici e le esigenze strutturali degli spazi in relazione al distanziamento degli studenti. In base al monitoraggio occorrerà stilare un piano di ripartenza con reperimento di spazi (pubblici e privati) utili alle scuole e un piano di medio-lungo periodo di ampliamento delle strutture scolastiche. Le competenti strutture comunali dovranno rendere pubblico il monitoraggio degli istituti scolastici della città e del loro utilizzo, eventualmente proponendo utilizzi di altri spazi, pubblici e privati, inclusi spazi all’aperto, da concordare fra le scuole. Il Tavolo di concertazione di cui al punto precedente dovrà prendere in considerazione una progettazione di lungo periodo per ricollocare istituti e scuole in edifici pubblici, su cui convogliare investimenti e risorse, anche derivanti da progettazione europea (ad esempio la Caserma Valfrè) |
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Fase di ripensamento dell’organizzazione dei servizi di supporto
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Rilevato | che la scansione di contenuti elencati al punto precedente è già di per sé precisa da permettere il passaggio diretto ad una fase operativa; | |
Autorizzata | la Giunta a proporre eventuali integrazioni marginali da sottoporre all’esame della Competente Commissione consiliare; | |
Ritenuto | necessario indicare la scansione temporale di completamento delle fasi indicate, come di seguito evidenziato: | |
Fase di condivisione | Entro il 31/07/2020 | |
Fase di rilevazione e acquisizione degli indispensabili elementi di conoscenza | Entro il 7/08/2020 | |
Fase di ripensamento dell’organizzazione dei servizi di supporto | Entro il 20/08/2020 | |
La Giunta | è impegnata a relazionare ogni 15 giorni alla competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano. |
(Formulazione dei pareri)
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