Assessorato alle Politiche Sociali della Famiglia e della Casa
L’Assessore
DISEGNO DI LEGGE: “RIORDINO DEL SISTEMA
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA”
INDICE
SOMMARIO
CAPO I OGGETTO E
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Ambito
di applicazione)
Art. 2. (Riordino
delle Istituzioni)
Art. 3. (Inserimento
nella rete dei servizi)
CAPO II MODALITÀ E
CRITERI PER IL RIORDINO DELLE ISTITUZIONI
Art. 4. (Istituzioni
che svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari)
Art. 5.
(Istituzioni inattive)
Art. 6.
(Procedimenti di riordino)
Art. 7. (Estinzione
delle Istituzioni)
CAPO III AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 8. (Disciplina
dell’Azienda)
Art. 9. (Statuto)
Art. 10. (Regolamento di
organizzazione)
Art. 11.
(Organi dell’Azienda)
Art. 12. (Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità)
Art. 13. (Decadenza
e dimissioni dalla carica)
Art. 14. (Patrimonio)
Art. 15. (Contabilità)
Art. 16.
(Personale)
Art. 17.
(Il direttore)
Art. 18.
(Organo di revisione)
Art. 19.
(Deliberazioni dell’Azienda)
Art. 20.
(Costituzione di nuova Azienda)
Art. 21.
(Trasformazione ed estinzione dell’Azienda)
Art. 22.
(Liquidazione dell’Azienda)
Art. 23. (Vigilanza)
Art. 24.
(Commissariamento)
CAPO IV PERSONE GIURIDICHE
DI DIRITTO PRIVATO
Art. 25. (Disciplina
delle persone giuridiche di diritto privato)
Art. 26.
(Controllo e vigilanza)
Art. 27. (Norme relative al personale)
CAPO V NORME FINALI
Art. 28. (Norma transitoria)
Art. 29. (Norma
finale)
Art. 30. (Abrogazioni)
CAPO I
OGGETTO E PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme per il riordino delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), secondo i principi stabiliti
dall’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328).
Art. 2.
(Riordino delle Istituzioni)
1. Le Istituzioni sono riordinate secondo le seguenti tipologie:
a) Aziende pubbliche di servizi alla persona, nel seguito denominate
Aziende, alle quali, nell’ambito dei principi stabiliti al capo I del d.lgs.
207/2001, si applicano le disposizioni di cui al capo II della presente legge;
b) Fondazioni e Associazioni di diritto privato, alle quali si applicano
le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del medesimo,
le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. 207/2001 e al capo IV della
presente legge.
Art. 3.
(Rete dei servizi)
1. Le Istituzioni riordinate sono inserite nel
sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1
(Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e riordino della legislazione di riferimento).
2. Le Istituzioni riordinate intervengono nelle fasi consultive e
concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a
livello regionale e locale e concorrono alla progettazione e alla realizzazione
dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione stessa.
CAPO II
MODALITÀ E CRITERI PER IL RIORDINO DELLE
ISTITUZIONI
Art. 4.
(Istituzioni che svolgono attività di erogazione di
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari)
1. La trasformazione delle Istituzioni è stabilita sulla base del
valore della produzione determinato dalle entrate effettive di cui al regio
decreto 5 febbraio
1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della
legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), titolo I,
sezione I, del conto consuntivo e del patrimonio immobiliare, ricavato dal
valore della rendita catastale rivalutata ai fini fiscali.
2. Le Istituzioni, il cui valore medio della produzione,
calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è pari o superiore
ad euro 2.500.000,00,
ed il cui patrimonio immobiliare, ricavato dal valore della rendita catastale
rivalutata ai fini fiscali, è pari o superiore ad euro 2.000.000,00, si
trasformano in Aziende.
3. Le Istituzioni di cui al comma 2, che abbiano dato in concessione di
servizio l’attività principale, si trasformano in fondazioni o associazioni,
nel rispetto delle disposizioni statutarie.
4. Le Istituzioni di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990, scelgono se
trasformarsi in Aziende o in fondazioni o in associazioni, nel rispetto delle
disposizioni statutarie. La decisione di trasformarsi in Azienda, in presenza
dei requisiti di cui al sopra citato decreto, è revocabile in qualsiasi
momento, a favore della deliberazione di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato, di cui all’articolo 19, comma 2.
5. Le altre Istituzioni, il cui valore medio della produzione,
calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore ad euro
2.500.000,00, si trasformano in
fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
Art. 5.
(Istituzioni inattive)
1. Le Istituzioni che,
all’entrata in vigore della legge, risultano inattive da due anni o per le
quali risultano esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle
tavole di fondazione o negli statuti predispongono, entro un anno dalla
pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6,
comma 2, un piano di risanamento o di riconversione, anche mediante la fusione
con altre Istituzioni o prevedendo la modifica delle finalità statutarie in
altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di
fondazione, al fine di consentire la trasformazione in Aziende o in enti di
diritto privato, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 4.
2. Alle Istituzioni di cui al comma 1 è vietata l’adozione di atti di
straordinaria amministrazione e l’assunzione di personale a tempo indeterminato
sino all’accertamento di positiva conclusione del piano di risanamento o di
riconversione.
Art. 6.
(Procedimenti di riordino)
1. La trasformazione delle Istituzioni in Aziende è deliberata dalla
Giunta regionale unitamente allo statuto.
2. La Giunta
regionale definisce modalità e termini per i procedimenti di trasformazione in
Azienda e i criteri per la valutazione dei piani di risanamento e di
riconversione delle Istituzioni.
3. Le Istituzioni di cui
al comma 2 e, nel caso in cui non abbiano scelto di privatizzarsi, all’articolo
4, comma 4 presentano l’istanza di trasformazione, corredata dalla proposta di
statuto, entro un anno dalla pubblicazione della delibera della Giunta
regionale di cui al comma 2.
4. Le Istituzioni di cui
all’articolo 5, che, a seguito di positiva conclusione del piano di risanamento
o di conversione, sono in possesso dei requisiti indicati all’articolo 4 per
trasformarsi in Aziende, presentano la relativa istanza di trasformazione,
corredata dalla proposta di statuto, secondo quanto indicato nella delibera
della Giunta regionale di cui al comma 2 e, comunque, entro sei mesi dal
provvedimento che accerta la positiva conclusione del piano di risanamento e/o
riconversione.
5. Le Istituzioni di cui
all’articolo 5, che, a seguito di positiva conclusione del piano di risanamento
o di conversione, non sono in possesso dei requisiti indicati all’articolo 4
per trasformarsi in Aziende, presentano l’istanza di trasformazione in
associazioni o fondazioni, corredata dalla proposta di statuto, entro sei mesi
dal provvedimento che accerta la positiva conclusione del piano di risanamento
e/o riconversione.
6. Le Istituzioni di cui
all’articolo 4, prive dei requisiti per trasformarsi in Aziende, presentano
l’istanza di trasformazione in associazioni o fondazioni, corredata dalla
proposta di statuto, entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
7. La
trasformazione delle Istituzioni in persone giuridiche di diritto privato è
disposta dalla struttura regionale competente per materia.
8. Decorsi
infruttuosamente i termini sopra indicati, la Giunta regionale nomina un Commissario che
provvede in via sostitutiva.
Art. 7.
(Estinzione delle Istituzioni)
1. La Giunta regionale nomina un Commissario per
l’estinzione delle Istituzioni di cui all’articolo 5 che non presentano, o per
le quali non sia attuabile, il piano di risanamento o di riconversione.
2. Il provvedimento di estinzione è adottato con
deliberazione della Giunta regionale che dispone il
trasferimento della proprietà del patrimonio, ove esistenti, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle
disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, prioritariamente,
in favore delle Aziende o dei Comuni
insistenti nell'ambito territoriale di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2004 ove ha sede
legale l’Istituzione, oppure, in subordine, in favore di enti pubblici o
privati che operano, a
vario titolo, nel settore socio-assistenziale.
3. La deliberazione di cui al comma 2
costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore
dell’ente destinatario degli stessi.
4. La Giunta regionale,
contestualmente al provvedimento di estinzione, assegna il personale dipendente
agli enti di cui al comma 2.
5. Il patrimonio viene
trasferito con il vincolo di destinazione delle risorse a servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nel caso di successiva
trasformazione dell'ente.
6.Gli enti a cui viene trasferito il patrimonio e il personale
subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti all’atto
di estinzione.
7. Le Istituzioni che si trovano in condizioni
economiche di grave dissesto sono sottoposte alle procedure per la soppressione
e la messa in liquidazione, sulla base dei principi desumibili/con le modalità
previste sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale).
CAPO III
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 8.
(Disciplina dell’Azienda)
1. L’Azienda:
a) non ha fini di lucro;
b) ha personalità giuridica di
diritto pubblico;
c) dispone di autonomia
statutaria, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica;
d) opera con criteri
imprenditoriali;
e) informa la propria attività di
gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità, nel rispetto del
pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e
dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. All’Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei
poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. Gli statuti disciplinano le modalità di nomina degli organi di governo
e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente
capo.
4. Nell’ambito della propria autonomia, l’Azienda può porre in
essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al
perseguimento dei propri scopi istituzionali.
5. All’Azienda può essere
conferita, da parte dei comuni singoli o associati, la gestione di servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari.
Art. 9.
(Statuto)
1. L'Azienda
adotta un proprio statuto che stabilisce:
a) gli scopi istituzionali e le norme fondamentali
per l'attività e l'organizzazione dell'ente;
b) la composizione e le attribuzioni degli organi di
governo e la possibilità di erogare compensi agli amministratori;
c) le modalità di nomina del presidente e del consiglio di
amministrazione, la durata del mandato, le funzioni e le modalità deliberative degli organi di governo dell’azienda e le funzioni dell’organo di gestione;
d) la composizione e la nomina dell’organo di revisione.
Art. 10.
(Regolamento di organizzazione)
1. L’Azienda adotta un apposito regolamento di organizzazione che
definisce:
a) la struttura organizzativa;
b) le
modalità di governo e di gestione;
c) la definizione dei compensi spettanti agli amministratori, sulla base
dei criteri definiti dalla Regione;
d) il compenso spettante al direttore;
e) ogni altra
funzione organizzativa.
2. L’Azienda si dota degli strumenti di controllo atti a garantire
regolarità e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, la valutazione della
dirigenza, la valutazione e il controllo strategico di cui al decreto
legislativo 30
luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 11.
(Organi dell’Azienda)
1. Sono organi dell’Azienda il presidente del Consiglio di
amministrazione, il Consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci, quando
prevista dallo statuto.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’azienda;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio di
amministrazione e stabilisce l’ordine del giorno dei lavori del consiglio;
c) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
3. Il consiglio di amministrazione:
a) esercita le funzioni attribuite dallo statuto;
b) esercita le funzioni stabilite all’articolo 8, comma 2, del d. lgs.
207/2001;
c) esercita le funzioni non attribuite dalla legge ad altri organi.
4. I componenti del
consiglio di amministrazione restano in carica per non più di due mandati
consecutivi.
5. Il consiglio di
amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del
d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e competitività), è costituito da un numero non
superiore a cinque componenti.
6. L’assemblea dei
soci, ove prevista, esercita le funzioni attribuite dallo statuto.
7. Ai componenti degli
organi dell’Azienda si applicano le disposizioni di cui all’articolo 87 del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali).
Art. 12.
(Cause ostative alla nomina e
cause di incompatibilità)
1. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena
detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena
detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella
qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall’articolo 166,
comma 2 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il
quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà
vigilata;
d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all’obbligo della
presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il
diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale
del risultato della loro gestione;
e) chi ha lite pendente con l’azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è
in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili,
gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di
coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai
servizi dell’Azienda;
2. La carica di presidente o di componente del consiglio di
amministrazione è incompatibile con la carica di:
a) componente della giunta o del consiglio regionale, componente della
giunta o del consiglio provinciale, sindaco, assessore e consigliere
comunale/metropolitano di comuni/città metropolitana appartenenti all’ambito
territoriale del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali ove
insiste l’Azienda; amministratore dell’ente soggetto gestore dei servizi
socio-assistenziali del territorio ove insiste l’Azienda;
b) dirigenti e funzionari regionali con funzioni di vigilanza, direttore
generale, amministrativo e sanitario dell’ASL di riferimento, dirigente
dell’ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, i dipendenti
con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l’Azienda;
c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano
rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività
concorrenziale con la stessa.
3. Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di
amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.
4. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all’ordine del
giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno
interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto
grado.
5. In materia di nomina delle cariche di governo delle
Aziende trovano, inoltre, applicazione le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 8
aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi preso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della
legge 6 novembre
2012, n. 190).
Art. 13.
(Decadenza e dimissioni dalla carica)
1. La nomina del presidente o di membri del consiglio di amministrazione
nei confronti dei quali sussiste una causa di inconferibilità, ai sensi del d
lgs. 39/2013, è priva di efficacia.
2. Il presidente ed
i membri del consiglio di amministrazione nei cui confronti sussiste una causa
di incompatibilità decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro
quindici giorni, non la rimuovano o non ne dimostrino l’insussistenza.
3. Le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d’atto.
4. Le dimissioni
contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate
contestualmente, da parte della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione,
comportano la decadenza dell’organo amministrativo ed acquisiscono efficacia
con l’insediamento del Commissario straordinario, nominato ai sensi
dell’articolo 24, comma 1.
5. I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono
surrogati a norma di statuto; i consiglieri nominati in surrogazione restano in
carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.
6. I componenti del
consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere
revocati, anche singolarmente, dal soggetto competente alle funzioni di
controllo, anche su indicazione del soggetto competente alle nomine, in caso di
comportamenti e situazioni in contrasto con la normativa vigente.
Art. 14.
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed
immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti
nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. All'atto della trasformazione le Istituzioni provvedono a redigere
un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla struttura
regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e
i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari
interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3. I beni mobili ed immobili che le Aziende destinano
ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse,
soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma del codice civile. Il
vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare, in caso di sostituzione di
beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in
sostituzione e in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili
appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e
mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio
disponibile.
4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti
reali su immobili sono comunicati alla struttura regionale competente per
materia, la quale può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non
sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro
il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, gli atti acquistano
efficacia. In caso di richiesta di chiarimenti da parte della struttura regionale
competente, la sospensione dell'efficacia degli atti è prorogata fino al
trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte della Regione, dei
chiarimenti richiesti. Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia se la
struttura regionale si oppone in quanto risultano gravemente pregiudizievoli
per le attività istituzionali dell' Azienda. In tal caso il responsabile della
struttura regionale medesima adotta un provvedimento motivato entro il termine
predetto.
5. E’ soggetta alla procedura di cui al
comma 4 la costituzione o partecipazione ad associazioni o fondazioni che
impegnino l’Istituzione con il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.
6. La gestione del patrimonio disponibile
dell'Azienda si esercita nella sfera di autonomia garantita dall'articolo 9 e
si ispira ai seguenti principi:
a) conservazione, per quanto possibile, della
dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e
monumentale;
b) valorizzazione al fine dell'incremento della redditività e della resa
economica annua del patrimonio immobiliare;
c) conservazione, manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento del
patrimonio immobiliare.
7. In caso di trasferimento di beni a favore delle
Aziende da parte dello Stato o di altri enti pubblici si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 13, comma 5 del d.lgs. 207/2001.
Art. 15.
(Contabilità)
1. L’esercizio finanziario
dell’Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno stesso.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 207/2001,
definisce, con propria
deliberazione, i criteri generali in materia di contabilità delle Aziende e per
la redazione del bilancio annuale e pluriennale e del bilancio consuntivo di
esercizio, anche al fine di effettuare rilevazioni comparative dei costi e dei
risultati della gestione delle medesime.
3. Alle Aziende si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 16.
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda
ha natura privatistica ed è disciplinato nei modi previsti dall'articolo 11 del d.lgs. 207/2001, secondo
le previsioni normative di cui al d.lgs. 165/2001.
2. Il regolamento di organizzazione dell'Azienda
definisce i requisiti per la nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le
mansioni del personale dipendente, nel pieno rispetto delle norme legislative
esistenti in materia di lavoro; in attesa dell'istituzione di un autonomo
comparto di contrattazione collettiva, previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 207/2001,
continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti nazionali collettivi in
vigore all'atto della trasformazione in Azienda.
Art. 17.
(Il direttore)
1. La gestione dell'Azienda e la sua attività
amministrativa sono affidate ad un direttore nominato, sulla base dei criteri
definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori
della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche
ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.
2. Il
direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa regionale.
3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da
un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del consiglio
di amministrazione che lo ha nominato. In ogni modo il contratto scade con la
decadenza, per qualsiasi causa, del consiglio di amministrazione.
4. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro
dipendente o autonomo, fatto salvo analogo incarico presso altre Aziende.
Art. 18.
(Organo di revisione)
1. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione ovvero
l’affidamento dei compiti di revisione a società specializzate.
2. L’organo di revisione dura in carica quanto il consiglio di
amministrazione che lo ha nominato.
3. Ai revisori si applicano le ipotesi di incompatibilità previste
dall’articolo 2399 del codice civile, comma primo, intendendosi per
amministratori i componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda.
4. L’incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli
organi dell’Azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’Azienda, dai
dipendenti della Regione con funzioni di vigilanza.
5. I componenti dell’organo di revisione contabile non possono assumere
incarichi o consulenze presso l’Azienda o presso organismi dipendenti.
6. L’organo di revisione è costituito da un numero non superiore a tre
componenti, nel
rispetto di quanto previsto all’articolo 6, comma 5 del d.l. 78/2010.
Art. 19.
(Deliberazioni dell’Azienda)
1. Le deliberazioni dell’Azienda sono pubblicate mediante affissione al
proprio albo pretorio per 10 giorni consecutivi, e sono immediatamente
esecutive, esclusi gli atti indicati all’articolo 14, commi 4 e 5.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre l’intervento di almeno la
metà più uno dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza
dei voti degli intervenuti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
3. L’Azienda delibera lo statuto ed il
regolamento di organizzazione e le rispettive modifiche, le fusioni,
l’estinzione, la costituzione ed il riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato. Tali deliberazioni sono sottoposte all’approvazione della
Giunta regionale.
Art. 20.
(Costituzione di nuova Azienda)
1. L’Azienda può essere costituita anche in seguito ad atti di liberalità
o disposizioni testamentarie.
2. La costituzione in
Azienda può essere richiesta, anche congiuntamente tramite fusione, da enti con
personalità giuridica privata. In caso di fusione, lo statuto dell’Azienda
tiene conto, per quanto attuabili, delle finalità disciplinate dagli originari
statuti e delle tavole di fondazione.
Art. 21.
(Trasformazione ed estinzione dell’Azienda)
1. Le Aziende per le quali per un triennio vengono a mancare i requisiti
di cui all’articolo 4, commi 2 e 4 si trasformano in fondazioni o associazioni.
2. Sono estinte le Aziende alle quali sia venuto a mancare il fine, o per
le quali non sussistano più le condizioni economico-finanziarie necessarie per
la prosecuzione dell’attività istituzionale o per la trasformazione in
fondazioni o associazioni.
3. Per l’estinzione dell’Azienda si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 7.
Art. 22.
(Liquidazione dell’Azienda)
1.
Le Aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto sono
soppresse e poste in liquidazione con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base
dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa
in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi
forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la
finanza statale).
Art. 23.
(Vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza sugli organi, ivi compresa la dichiarazione
di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla
legge, e la vigilanza amministrativa sull'attività delle Aziende, sono
esercitate dalla struttura regionale competente per materia sulla base dei
criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 24.
(Commissariamento)
1. La Giunta
regionale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la
contestuale nomina di un commissario straordinario, che assume la gestione
dell'Azienda, in caso di dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con
atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei
consiglieri.
2. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio di
amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario nei
casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di riscontrata
impossibilità al funzionamento, di gravi irregolarità nella gestione
amministrativa e patrimoniale, nonché nelle situazioni di irregolare costituzione
del medesimo.
3. Il consiglio di amministrazione dimissionario o
sciolto resta in carica sino all'insediamento del commissario per l'ordinaria
amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.
4. Al commissario competono l'ordinaria
amministrazione dell'ente, nonché i compiti che gli vengono assegnati nel
provvedimento di nomina.
5. Al commissario spetta un compenso, a carico del bilancio
dell'Azienda, determinato nel provvedimento di nomina in base ai criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
CAPO IV
PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO
Art. 25.
(Disciplina delle persone giuridiche di
diritto privato)
1. Le associazioni e le fondazioni risultanti dalla trasformazione delle
Istituzioni:
a) sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro;
b) sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale;
c) perseguono scopi
di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla propria
natura giuridica.
2. Per quanto non espressamente previsto al presente capo, trovano
applicazione le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. 207/2001.
Art. 26.
(Controllo e vigilanza)
1. Gli
statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni
delle associazioni e fondazioni, derivanti dalla trasformazione delle
Istituzioni, sono approvate dalla Struttura regionale competente, secondo le
modalità previste dal decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto “n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59”) e
dalle norme regionali attuative.
2. Gli
atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni
delle persone giuridiche private, originariamente destinati dagli statuti e
dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità
istituzionali, sono inviati alla competente struttura regionale,
la quale ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l’atto costitutivo o lo
statuto, li invia al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione di cui
all’articolo 23 del codice civile.
Art.
27.
(Norme relative al personale)
1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati), i dipendenti che continuano a prestare servizio presso l'ente anche
dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà
di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il
trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti
locali. La domanda deve essere presentata all'ente previdenziale, a pena di
decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di trasformazione della
natura giuridica dell'ente
CAPO V
NORME
FINALI
Art. 28.
(Norma transitoria)
1. Le Istituzioni, sino alla loro trasformazione in Aziende o in persone
giuridiche di diritto privato, continuano ad essere disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n.
6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai
relativi provvedimenti di attuazione, qualora non siano in contrasto con i
principi della presente legge, come previsto dall’articolo 21 del d.lgs.
207/2001.
2. I consigli di amministrazione delle Istituzioni, ovvero i commissari
straordinari, in carica all’entrata in vigore della presente legge restano in
carica sino al 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione in
Aziende o in persone giuridiche di diritto privato.
3. Il regime contabile previsto dalla presente legge si applica dall’anno
finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la trasformazione in Azienda.
Art. 29.
(Norma finale)
1. Le Aziende e le fondazioni o associazioni di diritto privato,
originate dal riordino delle Istituzioni, conservano i diritti e gli obblighi
anteriori alla loro trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e
passivi delle Istituzioni dalle quali derivano.
2. L'attuazione del riordino
non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale
dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in
corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente
conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata all’atto del
riordino.
3. Eventuali contratti di lavoro a termine sono
mantenuti fino alla scadenza.
Art. 30.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme
in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica
di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(II.PP.A.B.));
b) la legge regionale 19 marzo 1991, n. 11 (Adeguamento
delle norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della
personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990).
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