Abbiamo avuto occasione di conoscere – in momenti diversi – l’ottimo avv. Crucioli, ed è pertanto un vero piacere vederlo proponente ai massimi livelli istituzionali italiani di una proposta di DDL che , speriamo, arrivi alla sua piena attuazione. Eccone prima, però, la presentazione dettagliata ad opera di Lino Balza:
<< Il Disegno di Legge che sta per depositare in Parlamento il senatore Mattia Crucioli, “Norme relative alla cessazione della produzione e dell’impiego delle sostanze poli e perfluoroalchiliche”, stabilisce che “I limiti di scarico in aria, in acqua e nel sottosuolo dei PFAS siano portati allo zero tecnico, al pari delle acque potabili.” Ovvero: “È vietato l’uso, la commercializzazione e la produzione di PFAS o di prodotti contenenti PFAS”. Infine esso “Detta norme per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da PFAS, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi, alla riconversione produttiva e per il controllo sull’inquinamento”.
Cioè il DDL assume, con termini temporali precisi e senza ambiguità, le istanze di tutti i Movimenti, Associazioni e Comitati, che da anni si battono per eliminare questi cancerogeni bioaccumulabili e persistenti, praticamente indistruttibili, dalle acque, dall’aria, dagli alimenti, insomma dal sangue dei lavoratori e dei cittadini. Gli studi scientifici nazionali e internazionali le hanno identificate responsabili di morti e malattie: come possibili cancerogeni (testicoli, reni, fegato ecc.), come tossici interferenti endocrini: tiroide, ipertensione in gravidanza, abbassamento del sistema immunitario già nei bambini, ridotta fertilità maschile e femminile, ritardo del menarca, ridotta densità ossea, riduzione dei parametri antropometrici e genitali,ecc., infine responsabili di rischio di mortalità più elevato per Covid 19. Insomma una calamità mondiale, che ricorda amianto, DDT, clorofluorocarburi, bicromati, tutti prodotti nell’alessandrino prima del bando.
Di queste conseguenze sanitarie ne sanno qualcosa almeno 300mila cittadini del Veneto avvelenati dalla Miteni di Trissino, finchè ha dovuto chiudere. A maggior ragione stavano attendendo questa legge gli abitanti di Alessandria, dove invece lo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo è in piena attività. Le indagini epidemiologiche e ambientali, frenate dalla Regione Piemonte, “strappate” con anni di denunce anche in magistratura, pur parziali e sospese, hanno documentato una situazione sanitaria drammatica: in parte dovuta ai Pfas.
Limitandosi ai Pfas, l’alto commissario dell’Onu i diritti umani, Marcus Orellana, si è detto particolarmente preoccupato per la situazione piemontese, che potrebbe riprodurre un disastro ambientale simile a quello Veneto, dove è in corso un processo in cui si sono costituite oltre 300 parti civili. Dello stesso avviso, prima di lui si è espressa la Commissione parlamentare Ecomafie invocando il principio di precauzione. A sua volta l’equipe di Carlo Foresta non aveva lasciato margini di dubbi.
Malgrado la drammaticità ecosanitaria, Regione, Provincia e Comune, preposti alla tutela della salute, non sono intervenuti: in primo luogo il sindaco “massima autorità sanitaria locale” che ci ha rifiutato il monitoraggio sierologico della popolazione pur dopo aver appreso che Solvay stava nascondendo analisi private dei lavoratori con ben 5mila microgrammi litro di Pfoa nel sangue. Nondimeno non sono intervenuti a fermare le attività inquinanti denunciate in miei numerosi esposti alla magistratura fin da 2008. Anzi, la Provincia ha addirittura rilasciato autorizzazione AIA per l’aumento della produzione del famigerato Pfas C6O4 che, insieme all’ADV Solvay, con brevetti secretati per evitare controlli pubblici, ha sostituito all’altrettanto micidiale Pfoa. Si aggiunga il Bisfenolo, per il quale Solvay non detiene l’autorizzazione AIA, né l’ha mai richiesta.
Per questi comportamenti omissivi e complici, Comune, Provincia e Regione Piemonte hanno nascosto le proprie imperdonabili responsabilità dietro un dito: l’assenza di una legge nazionale che fissasse i limiti di emissione delle sostanze. Una giustificazione irresponsabile e ingiustificabile rispetto alle normative internazionali e alle iniziative sanitarie intraprese dalle autorità omologhe venete, ma soprattutto violando il principio di precauzione che sarebbe imposto dalla catastrofe eco sanitaria di Alessandria, già sancita con sentenza della Cassazione contro Solvay per disastro ambientale e omessa bonifica, e che, oggi, è rappresentata dallo stesso inquinamento non bonificato e aggravato, di cui i Pfas sono paradossalmente “soltanto” la punta di un immenso iceberg di sostanze tossiche e cancerogene. Il micidiale cocktail, con cui una azienda sottoposta alla Legge Seveso per incidente rilevante aggredisce il territorio nelle falde e con 72 ciminiere e migliaia di punti di “emissioni fuggitive”, infatti comprende anche cromo esavalente, tetracloruro di carbonio cloroformio, acido fluoridrico, acido cloridrico, ammoniaca, alcoli, anidride fosforica, composti Iodurati, Idrossido di potassio, NOx, SOx, ecc.
Dunque Regione, Provincia e Comune non potevano nascondersi dietro i Governi: per il loro comportamento omissivo e complice non hanno mai avuto alcun alibi etico e morale, e neppure penale (che spero emerga nel prossimo processo). Con la nuova legge sarà ancor più palese che sono fuorilegge al pari dell’azienda. E ciò vale per tutte le aziende (e le amministrazioni) a livello nazionale, si pensi a quelle delle concerie venete e toscane. Per questa Legge promossa col senatore Crucioli, esprimo la soddisfazione del Movimento di lotta per la salute Maccacaro e mia personale dopo 50 anni di lotte da dipendente e pensionato, senza aver mai chiesto la chiusura dell’intero stabilimento.
Oggi però la parola chiusura è sempre meno un tabù, espressa senza remore dai Movimenti, è presa in esame dallo stesso segretario della CGIL. Il colosso chimico sorge nel cuore di un centro densamente abitato, a rischio Seveso. Ha dimostrato di essere incapace di garantire sicurezza e salute a popolazione e lavoratori: dunque è impossibile. La stessa multinazionale belga afferma, vero o falso, che eliminare i Pfas significherebbe privarsi del 60 per cento del fatturato. L’unica soluzione auspicabile per coniugare salute e lavoro è la chiusura delle lavorazioni chimiche e la trasformazione del sito in Centro di Ricerche per bonifiche ambientali “non produttivo” e quindi non inquinante e non pericoloso.>>
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Nota.
Convocati in Comune di Alessandria da Commissione Sicurezza e Ambiente congiunta con Politiche Sociali e Sanitarie per Giovedì 17 Marzo 2022 ore 9.00, ordine del giorno “Analisi ambientale alla luce dell’insediamento Solvay”, presenteremo il DDL Crucioli.
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DDL allegato in dettaglio
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Crucioli,
Norme relative alla cessazione della produzione e dell’impiego delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS).
RELAZIONE
ONOREVOLI SENATORI – Le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza variabile (in genere da 4 a 14 atomi di carbonio) totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale idrofilico, generalmente un acido carbossilico o solfonico.
Le molecole più utilizzate e note di questa famiglia sono l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS), l’acido perfluoroottanoico (PFOA), e più recentemente i composti ADV e cC6O4.
Le loro proprietà e caratteristiche chimiche hanno conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute umana a causa della loro persistenza e mobilità, e sono state rilevate in concentrazioni significative negli ecosistemi e negli organismi viventi.
I PFAS sono particolarmente presenti nelle aree di pregressa produzione (ad esempio in Veneto, Trissino, stabilimento Miteni) e in quelle di attuale produzione e utilizzo (ad esempio Alessandria, stabilimento Solvay), ma la loro progressiva diffusione riguarda l’intero territorio nazionale.
Le ricerche condotte dall’equipe del Professor Carlo Foresta hanno permesso di identificare numerosi meccanismi biologici che sottendono le manifestazioni cliniche associate all’esposizione a PFAS: ridotta fertilità maschile e femminile, ritardo del menarca, ridotta densità ossea, riduzione dei parametri antropometrici e genitali
indicativi di un’azione inibente sul testosterone. Sulla base di queste evidenze, la comunità scientifica ha riconosciuto gli effetti dei PFAS come interferenti endocrini e metabolici nell’uomo, promuovendo attività di sensibilizzazione con l’obiettivo di considerare tali sostanze suscettibili di approfondimenti tossicologici, normativi e legislativi.
La ricerca chimica per individuare alternative non può basarsi solo su piccole modificazioni di molecole già note, che devono invece essere abbandonate e devono essere individuati sostituti la cui attività biologica sia valutata ancor prima della loro immissione nella produzione industriale.
Pertanto, preso atto degli indirizzi e delle ammonizioni della Commissione parlamentare Ecoreati, dell’ONU e dell’OMS, il presente disegno di legge stabilisce che i limiti di scarico in aria, in acqua e nel sottosuolo dei PFAS siano portati allo zero tecnico, al pari delle acque potabili.
DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Finalità)
1. La presente legge concerne la lavorazione, l’uso, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e dei prodotti che le contengono, e detta norme per la loro dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell’importazione,
dell’esportazione e dell’utilizzazione dei PFAS e dei prodotti che li contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da PFAS, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi, alla riconversione produttiva e per il controllo sull’inquinamento da PFAS.
ART. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per PFAS le sostanze poli e perfluoroalchiliche consistenti in composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza variabile totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale idrofio.
ART. 3
(Divieti e autorizzazioni)
1. È vietato l’uso, la commercializzazione e la produzione di PFAS o di prodotti contenenti PFAS.
2. Previa autorizzazione espressa d’intesa fra il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 1.000 chilogrammi annui e non oltre il 31 dicembre 2025, per utilizzi non sostituibili con prodotti equivalenti disponibili.
3 Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dello Sviluppo Economico che dispone, con proprio provvedimento assunto d’intesa con i Ministeri della Transizione Ecologica e della Salute, la ripartizione proquota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative.
ART. 4.
(Valori limite)
1. La concentrazione complessiva di PFAS nei luoghi di lavoro, delle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 della presente legge, ove si utilizzano o si trasformano o si smaltiscono PFAS, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, nelle unità produttive ove le imprese o gli enti autorizzati svolgono attività di trasformazione o di smaltimento dei PFAS o di bonifica delle aree interessate, non può superare il valore limite di 5 nanogrammi per metro cubo di aria.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell’inquinamento da PFAS, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti PFAS, sono fissati a zero, inteso come la minima quantità tecnicamente rilevabile.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
ART. 5.
(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica)
1. Le imprese, autorizzate ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 della presente legge, che utilizzano PFAS, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dai PFAS, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di PFAS utilizzati e dei rifiuti di PFAS che sono oggetto dell’attivita’ di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni ai PFAS alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti PFAS;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
2. Le aziende sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della Salute.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell’impresa svolte nell’ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
4. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano tramite le aziende sanitarie locali monitorano lo stato di salute dei lavoratori e dei cittadini che sono stati esposti a PFAS, e lo stato di salute dell’ambiente, individuano le azioni necessarie per contrastare gli effetti di tale esposizione nonché i siti che necessitano azioni di bonifica. conformando l’azione ai principi di responsabilizzazione, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo di PFAS nonché del principio “chi inquina paga”.
ART. 6
(Norme di attuazione)
1. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro della Salute, stabilisce con proprio decreto i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dei PFAS e dei prodotti che
contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di PFAS.
2. Il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Salute, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocui i PFAS.
ART. 7.
(Sanzioni)
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 3, nonché l’inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell’articolo 1, sono punite con l’ammenda da euro 100.000 a euro
500.000.
2. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dello Sviluppo Economico dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.
ART. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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