Decreto Rinnovabili Aree Idonee – Documento Comitati

ALLA REGIONE PIEMONTE

alla cortese attenzione del Presidente

e degli Assessori di Giunta

Oggetto : Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

È indubbio che un possibile futuro per l’energia sia quello delle fonti rinnovabili che dovranno progressivamente sostituire i combustibili fossili , attenzione , però , perché’ rinnovabile non è sinonimo di sostenibile , significa solamente che  l’energia  viene prodotta da fonti che non si esauriscono , come il sole ed il vento , a discapito di una risorsa  non riproducibile , il suolo , e questo non appare scelta oculata.

Impianti agri/fotovoltaici , ed eolici , sono stati realizzati in aree improprie , con  il solo scopo di poter usufruire di sussidi pubblici grazie ad  amministrazioni  perlomeno poco avvedute , ma purtroppo il danno ormai è fatto con assetti idrogeologici compromessi e paesaggi deturpati , specie su crinali montuosi e collinari , un danno che si sarebbe potuto evitare con un minimo di programmazione.

L’Italia “paese del sole” per antonomasia è certamente indicata per lo sviluppo del fotovoltaico , ma occorre fare attenzione al fine di evitare danni ulteriori a quelli già creati.

Vanno incentivati gli impianti destinati all’autoconsumo , quelli che molte famiglie , ed anche qualche impresa , hanno installato sopra i propri tetti e che coprono almeno in parte i loro fabbisogni energetici , ma il discorso cambia radicalmente per i cosiddetti impianti “industriali” destinati a sottrarre terreno fertile all’agricoltura o a deturpare zone paesistiche di pregio : i pannelli solari non devono assolutamente entrare in competizione con l’agricoltura e soprattutto non devono inficiare in alcun modo la capacità di un suolo naturale di fornire servizi eco-sistemici , dalla cattura dell’anidride carbonica tramite la vegetazione spontanea , alla captazione delle acque piovane con successiva azione di filtraggio verso le falde acquifere sotterranee.

I fenomeni negativi maggiormente evidenziatisi risultano essere :

* Gli impianti fotovoltaici sottraggono terreni all’agricoltura ,

* Il fotovoltaico rappresenta un pericolo per il paesaggio e compromette la biodiversità ,

* Il fotovoltaico impedisce l’utilizzo dei terreni ai fini agricoli e zootecnici ,

* Per realizzare opere di rete relative ad impianti fotovoltaici vengono espropriati i terreni

agli agricoltori ,

* Il fotovoltaico impoverisce il territorio , non avendo alcuna ricaduta economica su di esso.

La soluzione , in ogni caso , non può essere la nuova tecnologia definita come “agrivoltaico” in quanto ad una più approfondita analisi molteplici sono gli svantaggi apportati in campo agricolo perché’ molte colture non sono per niente adatte a convivere con gli impianti come ad esempio frumento , mais , girasole , pomodoro , basilico , cavolo , zucca , in generale tutte le colture che hanno bisogno di molta luce solare (e sono quelle tipicamente messe in campo dagli imprenditori agricoli in Piemonte) non vanno d’accordo con l’agrivoltaico.

Nelle istanze autorizzative presentate si propone una peculiarità agricola soltanto per legittimare la realizzazione di un impianto sugli unici terreni oggi facilmente acquisibili, quelli agricoli , e per giustificare questa parte dell’investimento nella maggior parte dei casi , anche in considerazione della struttura sempre più importante delle macchine usate , e della difficoltà ad operare fra le file dei pannelli con il costante rischio di costosi danneggiamenti , semplicemente si propone la coltivazione per tutta la durata dell’impianto di misticanze di erbe che vengono falciate una , o due volte , l’anno e per questo vengono definite come foraggere , senza prevedere , nel tempo , alcuna rotazione culturale , come prevedono le regole della buona agricoltura.

Inoltre i pannelli intercettano la pioggia e variano la distribuzione uniforme e di conseguenza possono ridurre l’acqua trattenuta in terra con il risultato di un drastico calo di fertilità dei terreni occupati.

Vi è poi la concreta possibilità di una progressiva estinzione delle api : i ricercatori dell’Università di Southampton in una pubblicazione del 2019 denominata “Increased aggression and reduced aversive learning in honey bees exposed to electromagnetics fields aumento dell’aggressività e riduzione dell’apprendimento nelle api mellifere esposte a campi elettromagnetici” hanno dimostrato che l’esposizione di api del genere “Apis Mellifera” , la comune ape da miele , a campi elettromagnetici , tipicamente generati da cabine di trasformazione e cavidotti , provoca l’alterazione di meccanismi fisiologici e comportamentali che è responsabile della scomparsa di intere colonie : negli ultimi anni , in tutto il mondo , si sta assistendo ad una diminuzione significativa degli insetti impollina- tori con gravi ripercussioni sulle produzioni agricole.

Le api garantiscono l’impollinazione dell’80% delle specie agricole importanti per l’alimentazione umana : se l’estinzione delle api dovesse avvenire molti frutti e vegetali potrebbero scomparire in un prossimo futuro dalle nostre tavole.

In campo ambientale l’impatto sui paesaggi è sicuramente maggiore rispetto ad un classico impianto a terra o sui tetti , e non va , inoltre , trascurato il rischio contaminazione visto che i pannelli vengono puliti con detergenti chimici che , inevitabilmente , ricadono a suolo : fra l’altro alcune tipologie contengono al proprio interno piccole quantità di gas tossici e sostanze inquinanti che , in caso di incidente o incendio , andrebbero a disperdersi nell’ambiente.

Appare altrettanto evidente , inoltre , come gli obbiettivi del Piano Territoriale Provinciale , volti a “….consentire uno sviluppo sinergico delle attività turistiche e sociali con le attività agricole , potenziando il turismo rurale , l’agriturismo , la vendita di prodotti tipici da parte dell’azienda e l’agricoltura sociale , per concorrere al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la diversificazione dell’economia rurale e lo sviluppo di un turismo sostenibile….” siano del tutto incompatibili con la realizzazione di tali impianti , a tutti gli effetti snaturanti il paesaggio , e che renderebbero risibili le aspirazioni a presentare il luogo come scenario di un’agricoltura dal volto umano , e vanificherebbe le opportunità di un turismo che , se mantenute le attuali caratteristiche ecologiche e paesaggistiche , avrebbe un grande potenziale.

Il fotovoltaico dovrebbe essere sfruttato in aree ove il suolo è già stato compromesso dalla cementificazione : i tetti dei condomini , ad esempio , sono un luogo ideale per posizionare i pannelli , un’opzione praticabile anche nei centri storici , di cui il nostro Paese è costellato , purché con soluzioni che rendano minimo l’impatto ambientale e visivo per non alterare l’omogeneità storico-artistica del paesaggio urbano : vale la pena ricordare che , grazie ad una modifica normativa , introdotta nell’anno 2012 , anche un singolo condomino può installare pannelli solari sul tetto condominiale per il proprio uso personale , naturalmente occupando solo una porzione corrispondente ai propri millesimi di proprietà : inoltre gli impianti possono essere installati nelle zone industriali , attive o dismesse , nei grandi centri commerciali , nelle zone portuali , nelle cave o nelle miniere.

Ci troviamo in un contesto storico dove la condivisione di conoscenze e scoperte scientifiche , oltre attraverso canali accademici e istituzionali , passa quotidianamente attraverso piattaforme di condivisione e social media contribuendo , giorno per giorno , alla maturazione di una consapevolezza globale sull’importanza dell’ambiente , della biodiversità e del ruolo fondamentale del suolo , l’ecosistema più complesso e fragile.

Senza quest’ultimo , laboratorio in grado di trattenere e cedere acqua , sequestrare CO2 più di qualsiasi pianta , creare humus rendendo fertile la terra , la vita sarebbe preclusa all’uomo e a tutte le altre specie viventi : nonostante cio’ , nel 2023 il consumo di suolo nazionale si attesta attorno al 7% , equivalenti a copertura artificiali per circa 21500 km2 (Ispra 2023).

In Regione Piemonte , tra il 2021 ed il 2022 , si sono consumati altri 617 ettari netti , per un totale occupato da superfici artificiali di 170.199 ettari , il 6 , 70% dell’intera area regionale (Arpa Piemonte 2023).

Inoltre se si considera la sentenza n. 6840/2024 della Corte di Cassazione (Civile Sezione 5) pubblicata in data 14 Marzo 2024 che sancisce l’equiparabilita’ dei parchi fotovoltaici a

beni immobili è ragionevole ribadire che la realizzazione di determinate tecnologie debba avvenire prioritariamente su superfici artificiali.

Risulta, anche, importante segnalare che Terna (società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica) nel Febbraio 2024 ha dichiarato che le richieste di connessione alla rete di impianti rinnovabili da essa ricevute “al momento arrivano a 328 gigawatt di potenza , 3 volte la nuova potenza prevista dal Piano energetico nazionale (Pniec) al 2030 (74 Gw)” : in sostanza , le richieste di allacciamento risultano eccessive rispetto all’effettiva necessità e capacità di Terna di accoglierle, con il risultato che impianti già autorizzati e costruiti risultino del tutto inutili.” (Ansa).

In definitiva ,

Considerato che la Regione Piemonte nel proprio Statuto ritiene “…l’ambiente na- naturale bene comune primario appartenente a tutta la comunità , ne promuove la cono- scienza , riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell’interesse della comunità internazionale , nazionale e regionale….” , Considerato , altresi , le norme di attuazione , gli indirizzi e gli orientamenti strategici afferenti agli ambiti ricadenti nel nuovo “Piano Territoriale Regionale” , tra i quali si cita per l’art. 16

“Riqualificazione territoriale , tutela e valorizzazione del paesaggio” al punto 2 comma e)“….il riequilibrio della funzionalita’ ecosistemica e l’incremeto della biodiversita’ attraverso potenziamento delle infrastrutture verdi e blu sia in ambito periurbano , rurale e agricolo….” e per l’art. 26 “Territori votati allo sviluppo dell’agricoltura” , ovvero terreni presenti nel Sistema Informativo Agricoltura Piemonte (SIAP) che siano risultati beneficiari di contributi europei relativi alla Politica Agricola Comune (PAC) o ricadenti nella I e II classe di capacità d’uso al punto 3 comma a)“…limitare le trasformazioni dell’uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione , erosione o perdita’ di fertilita…..” ed al comma a bis) “…..prevedere fasce di rispetto per insediamenti potenzialmente contaminanti….” , Vista la Legge 12 Luglio 2024 n. 101 di conversione del Dl 63/2024 (cosiddetto Decreto Agricoltura) con cui si confermano le disposizioni di contenimento sull’uso del suolo agricolo per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici , , o per l’implementazione di quelli già esistenti , fatti salvi quelli destinati al cosiddetto “Parco Agrisolare” , finanziati con fondi Pnrr ,

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente intitolato intitolato “Disciplina per l’individua- zione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” emanato in data 21 Giugno 2024 e pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 153 del 2 Luglio 2024 , cui all’ art. 3 “Modalita’ di conseguimento degli obbiettivi” , comma 1 , si precisa che “Per il conseguimento delle finalita’ di cui all’art. 1 , comma 1 , del presente decreto le Regioni individuano , ai sensi dell’art. 20 , comma 4 del decreto legislativo 8 Novembre 2021 n. 199 , con propria legge , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto , le aree di cui all’art. 1 , comma 2 , secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto” ,

Considerato che il predetto decreto , recependo le normative in materia derivanti dal cosiddetto “Decreto Agricoltura” e considerando non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136 , comma 1 , lettere a) e b) del decreto legislativo 22 Gennaio 2024 , n. 42 , permettendo alle Regioni di stabilire una fascia di rispetto intorno agli stessi , ove non si possono installare impianti , fino ad un massimo di 7 chilometri di ampiezza , indica agli enti locali una serie di criteri per individuare , o escludere , l’idoneità delle aree sulla base di criteri fondati sulle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio , delle aree agricole e forestali , della qualità dell’aria e dei corpi idrici , invitando , quindi , a privilegiare l’utilizzo di superfici di strutture edificate , quali capannoni industriali e parcheggi , nonché aree a destinazione industriale , artigianale , per servizi e logistica , verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi ,

Si richiede alla Regione Piemonte competente in materia di individuazione di aree idonee , o non idonee , alla realizzazione di impianti fotovoltaici , assicurando una adeguata , ed omogenea , distribuzione sul territorio , tenendo conto della localizzazione dei consumi , della capacità della rete elettrica e valutando quali possano essere le dimensioni ottimali degli impianti , ponendo un limite massimo alla potenza al fine di ridurre l’impatto ambientale , di designare , ai fini della realizzazione di impianti a fonti rinnovabili , le seguenti aree come

AREE IDONEE

Per massimizzare la produzione si richiede che , fatti salvi tutti i vincoli di Legge , le aree su cui sono proposti impianti per autoconsumo e per comunità energetiche e tutte le copertura vengano considerate come aree idonee , così come le aree già impermeabilizzate ed i parcheggi , le aree a destinazione industriale , artigianale , per servizi e logistica , le aree compromesse come le cave e le discariche , siti ove sono già installati impianti della stessa fonte in cui vengono realizzati interventi di modifica , anche sostanziale , per rifacimento o integrale ricostruzione , eventualmente abbinati a sistemi di accumulo , che non comportino una variazione dell’area occupata.

Inoltre ,

Le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500

metri da zone , o impianti in essere , a destinazione industriale , artigianale e commerciale , compresi i siti di interesse nazionale , fatti salvi tutti i vincoli derivanti dalla designazione di un’area come “inidonea” , solo nel caso di fornitura di elettricità alle imprese ivi insediate.

Le aree adiacenti alla rete autostradale , entro una distanza non superiore a 300 metri , metri , fatti salvi i soli vincoli di Legge derivanti dal DL 42/2004 , ivi compresi i terreni agricoli presenti nel Sistema Informativo Agricoltura Piemonte (SIAP) risultati beneficiari di con- tributi europei relativi alla Politica Agricola Comune (PAC) , solo nel caso in cui il proponente , e l’eventuale futuro gestore , risulti essere un imprenditore, o impresa agricola , ex art. 2135 Codice Civile , attiva , come certificato dalla CCIA , da almeno 5 anni , presente nei registri (SIAP) ed (ARPEA) per medesimo periodo , ed avente sede legale ed operati- va entro una distanza massima da individuarsi in 10 chilometri , dall’area interessata.

A tal fine non sono da considerarsi strutture idonee le cosiddette (ATI) Associazioni temporanee di imprese.

Le aree non incluse nelle aree idonee siano dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile , in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito dei singoli provvedimenti , in ragione della mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

e designare , ai fini della realizzazione di impianti a fonti rinnovabili , le seguenti aree come

AREE NON IDONEE

AREE DI PREGIO

Al fine di tutelare le aree riconosciute ad alta valenza ambientale , culturale , turistica , e quelle agricole ad elevato interesse agronomico si richiede , in attuazione della disposizione di cui all’art. 7 , comma 3 , del Decreto 21 Giugno 2024 (GU serie generale n. 154 del 2 Luglio 2024) , che vengano considerate come aree non idonee per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili le aree , appartenenti agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) , ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) , a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.) ed ai terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte” adottata con d.g.r. n. 75-1148 del 30 Novembre 2010 , situate nel raggio di 7 chilometri dalle aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136 del DL 22 Gennaio 2004 n. 42 , nonché dalle aree Unesco , buffer Unesco e della Rete Natura 2000.

AREE AGRICOLE COLTIVATE

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) , all’articolo 26 , riconosce , fra gli altri , quali territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura i terreni presenti nel Sistema Informativo Agricoltura Piemonte (SIAP) che siano risultati beneficiari di contributi europei relativi alla Politica Agricola Comune (PAC) indicando alla pianificazione locale politiche ed azioni volte a :

* garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole

* valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell’ambiente , e del paesaggio , che contraddistinguono i diversi territori

* limitare le trasformazioni dell’uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione , erosione o perdita di fertilità * prevedere fasce di rispetto per insediamenti potenzialmente contaminanti Si richiede , pertanto , che i predetti terreni , laddove inseriti negli ultimi 5 anni nel SIAP , indipendentemente dalla classe identificabile dalla “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte” , e dalla tipologia delle coltivazioni presenti ed adottate , ad eccezione e con le modalità di quelli adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri , vengano considerati come non idonei.

AREE SIN

Nelle more dell’individuazione delle aree idonee , ad oggi , si reputano conformi alla realizzazione di impianti fotovoltaici , tra l’altro , le aree ricadenti nell’elenco del cosiddetto “Sin” (siti di interesse nazionale) previsto dalla Legge 426/1998 : Il D.M. 10/01/2000 inserisce nel Sin 48 comuni del Monferrato tra le zone che , all’epoca , necessitavano di bonifica in ragione della presenza di amianto : in realta’ questi comuni hanno provveduto già da anni alla bonifica , ove necessaria , e vorrebbero ora concentrare i propri sforzi sulla valorizzazione del territorio : a tal fine si richiede che le predette aree vengano considera- te come non idonee.

inoltre

AREE AGRICOLE MARGINALI

Si ritiene doveroso sottoporre alcune criticità legate alla installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile , con particolare riferimento alla tecnologia cosiddetta agrivoltaica , sulla base di di dati ottenuti da un’indagine avifaunistica pluriennale condotta in un settore della Provincia di Alessandria , nello specifico un’area di circa 90 Km2 fra i comuni di Predosa , Sezzadio , Carpeneto e Castelnuovo Bormida : l’ambiente è costituito principalmente da colture non irrigue estensive o a mosaico e da vigneti , intervallati da porzioni boscate più o meno estese e in formazioni lineari (siepi e filari arborei) a margine dei coltivi.

La tipologia di ambienti presi in esame suggerisce di considerare i dati e gli andamenti riportati validi per buona parte del territorio Piemontese a vocazione agricola non intensiva.

Da circa venti anni a questa parte si sta assistendo ad uno spontaneo e graduale miglioramento delle caratteristiche ecologiche del paesaggio , favorito da una vocazione agricola estensiva tradizionale e dalla conversione di alcune particelle a conduzione biologica e/o biodinamica , condizioni che hanno consentito il ritorno di una ricchissima biodiversita’ : questa annovera , tra le componenti di maggior pregio , quella ornitica con più di 140 specie di uccelli segnalate soprattutto fra l’avifauna nidificante e migratrice.

Si segnala su tutte , per interesse naturalistico e per l’importanza conservazionistica , la Ghiandaia marina “Coracius farrulus” , valida “specie ombrello” ovvero garante di un ottimo stato di salute dell’habitat in cui vive.

Inoltre , per l’anno 2024 , è stata documentata , nel comune di Predosa , la nidificazione di Albanella minore “ Circus pygargus” rapace migratore nidificante a terra in prati e coltivi cerealicoli : l’area viene inoltre regolarmente visitata da decine di individui della stessa specie , e di molte altre , durante la migrazione primaverile e tardo estiva.

In queste zone il suolo , pur presentandosi in condizioni alterate dal punto di vista della tessitura , della qualità e con un orizzonte ormai degradato in uno spesso strato argilloso , ha consentito ad una nutrita comunità di insetti di tornare a proliferare soprattutto nelle particelle in abbandono : questa abbondanza si traduce in risorsa trofica per migliaia di altre specie di ambienti agresti e boschivi tra uccelli , mammiferi , rettili e anfibi e queste , occupando la propria nicchia trofica , concorrono ad infittire le maglie della rete ecologica locale.

Il campione preso in esame , pur in un contesto di declino generale , ci riconsegna un quadro in controtendenza e in grado di esprimere una ricchezza e una vitalità ecologica fuori dal comune per il Basso Piemonte.

Alla luce di quanto esposto c’è ragione di considerare con preoccupazione qualsivoglia progetto che preveda l’installazione di impianti agrivoltaici di grandi dimensioni su suolo naturale o agricolo : a ulteriore conferma di cio’ si cita un report della Commissione Europea (Lammerant 2020) che riporta , e conferma , dati preoccupanti sull’impatto negativo che hanno queste tecnologie sulle comunità ornitiche , con particolare riguardo alla radicale sottrazione di habitat riproduttivo per la maggior parte delle specie di ambiente prativo e campestre a vantaggio di specie più generaliste e opportuniste , con ricadute negative sulla biodiversità vegetale e microbica del suolo.

A tal fine in considerazione della tipologia , e della fragilità delle aree in oggetto , al fine di contenere gli effetti negativi sul territorio si richiede che le predette vengano dichiarate

idonee , esclusivamente per impianti agrivoltaici di ridotte dimensioni , i quali , in ogni caso , caso , non dovranno superare il limite massimo di 1 Mw di potenza.

AGRIVOLTAICO

Il Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) nelle “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici” , pubblicate nel Giugno 2022 , parte II “Caratteristiche e requisiti dei sis- temi agrivoltaici e del sistema di monitoraggio” , al punto 2.2 , “Caratteristiche e requisiti de- gli impianti agrivoltaici” , fra gli altri , al “Requisito B” sottolinea che il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica , in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale ed al punto 2.4 , comma B 1 , lettera b) “Il mantenimento dell’indirizzo produttivo” evidenzia che ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale , andrebbe rispettato il mantenimento dell’indirizza produttivo o , eventualmente , il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato , fermo restando , in ogni caso , il mantenimento di produzioni DOP o Igp : a titolo di esempio un eventuale riconversione dell’attività agricola da un indirizzo intensivo (esempio ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (esempio prati o pascolo) , o l’abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG non soddisfano il criterio di mantenimento dell’indirizzo produttivo.

La Regione Piemonte con direttiva n. 58-7356/2023 , e seguenti , individua le aree agricole di elevato interesse agronomico come idonee all’installazione esclusivamente degli impianti agrivoltaici , indicando modalità operative , tra cui un “Principio di Continuità” , da intendersi , esclusivamente , a caratterizzazione economica.

Ad una attenta , ed approfondita , analisi delle molteplici istanze autorizzative presentate , causa innegabili problematiche tecniche di attuazione della parte “agricola” degli impianti e , soprattutto , mancanza di esperienza sulle peculiarita’ e sulle problematiche di gestione dei terreni da parte dei proponenti (nella maggior parte dei casi strutture che nulla hanno a che vedere con il mondo , e le realtà , agricole) si propone , genericamente , la semina di foraggere (la coltivazione più banale e semplicistica per la messa in campo) non prendendo quasi mai in considerazione coltivazioni dedicate a cereali o orticole (le più diffuse nella nostra Regione) ed una naturale , e da sempre messa in atto dagli operatori del settore , rotazione colturale al fine di mantenere la fertilità dell’area , il tutto snaturando principi , tradizioni radicate nel territorio ed una sostanziale continuita’ agricola dell’area.

A tal fine si richiede che il “Principio di Continuita’” sia esteso anche alle tipologie di coltivazioni messe in campo , prendendo in considerazione i cinque anni produttivi precedenti e prevedendo , dopo non più di tre anni di produzione , una naturale rotazione colturale al fine di mantenere la fertilita’ dei terreni oggetto dell’impianto.

RIDUZIONE POTENZA IMPIANTI

Si richiede al fine di ridurre l’impatto ambientale sulle aree interessate l’instaurazione di

un limite di potenza massima complessiva applicabile agli impianti , siano essi fotovoltaici a terra o agrivoltaici , da fissarsi in 5 Mv , ad eccezione di quelli realizzabili in aree adiacenti alla rete autostradale , entro una distanza non superiore a 300 metri , da fissarsi in 10 Mw , il tutto al fine di incentivare le attivita’ connesse al settore agricolo.

DISTANZA MINIMA FRA DUE IMPIANTI

In assenza di accurata programmazione in alcuni casi , ed in alcune aree ove le installazioni di impianti fotovoltaici risultano massimalizzate , i predetti sorgono a poche centinaia di metri di distanza il tutto con un impatto estremamente invasivo sul territorio circostante.

Si richiede , pertanto , l’instaurazione di una minima distanza fra due impianti in attivita’ da fissarsi in tre chilometri.

DISTANZA AREE RURALI E RESIDENZIALI

Nelle more dell’individuazione delle aree idonee l’art. 20 , comma 8 , del Dl 8 Novembre 2021 n. 199 prevede una serie di situazioni territoriali che sono considerate aree idonee : esclusivamente per gli impianti fotovoltaici , anche con moduli a terra , in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio , il numero 1) della lettera c-ter) del predetto articolo prevede che sono considerate aree idonee “le aree classificate agricole , racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale , artigianale e commerciale , compresi i siti di interesse nazionale , nonchè le cave e le miniere” : inoltre la lettera c-quater) considera idonee tutte le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio , incluse le zone gravate da usi civici , nè ricadono nella fascia di rispetto dei beni vincolati e definisce tale fascia di rispetto considerando una distanza dal bene tutelato pari a tre chilometri per gli impianti eolici e a 500 metri per gli impianti fotovoltaici.

Nell’ambito delle indicazioni previste dal citato articolo 20 , per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili , nulla si prevede per i casi di vicinanza ad aree rurali , comprensive di strutture abitative , o a quartieri a destinazione residenziale così come previsto dal Piano regolatore comunale.

Occorre , pertanto correggere tale sconveniente situazione che si potrebbe verificare spesso a discapito dei cittadini che si troverebbero ad abitare nelle vicinanze degli impianti.

È noto infatti che le emissioni elettromagnetiche di un impianto domestico sono tollerabili non vi è, ad oggi , certezza che lo siano quelle di una centrale fotovoltaica per la produzione industriale di energia elettrica , data l’elevata concentrazione dei relativi moduli.

Di qui la scelta testé illustrata , che è ispirata al principio di precauzione.

A cio’ si aggiungano l’inquinamento acustico , l’inquinamento luminoso (da rifrazione) e l’inquinamento ambientale (a seguito della copertura e conseguente raffreddamento del suolo che studi scientifici indicano propagarsi fino a 700 metri dagli impianti).

Si impone pertanto l’applicazione dell’art. 216 del T.U. 27.7.1934 n. 1265 alle centrali foto-

tovoltaiche in quanto equiparabili a industrie insalubri di prima classe e l’allontanamento

dalle abitazioni stabilito dalla norma , imponendo una distanza minima dalle stesse pari a 500 metri.

VINCOLI EX LEGGE 1187/1968

Ai sensi dell’art. 1 della L. 19.11.1968 N. 1187 (g.u. 30.11.1968 N. 304) entrato in vigore il 1.12.1968 in virtu’ dell’art. 6 della stessa Legge , testualmente “….il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale e deve indicare essenzialmente, fra gli altri , i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico , ambientale e paesistico”

per gli immobili storici e per le aree di pregio ambientale o paesistico , accanto alla vincolistica statale , regolata da ultimo dal D, Lgs 22.1.2004 n. 42 , sussiste analoga tutela rimessa alla pianificazione comunale che si esprime in vincoli storici ambientali e paesistici : molti sono i Comuni del Piemonte che hanno recepito la normativa , ad esempio il Comune di Alessandria nel piano regolatore , a suo tempo approvato , all’art. 49 Bis individua “.aree ed edifici di pregio ambientale , architettonico e documentario..….” sottoposte a speciale vincolistica.

Il fatto che i vincoli della Legge 1187/68 non si estendano alla libera circolazione dei beni non significa che siano inquadrabili nelle competenze di mera valorizzazione dei beni culturali e ambientali di cui all’art. 152 del Dl 11.3.1998 n. 112 e in seguito del novellato art. 117 comma 2 della Costituzione.

In conseguenza della natura vincolistica i beni vincolati dall’ente locale condividono appie- no la disciplina delle leggi speciali che integrano la tutela indiretta di cui agli art. 45 e 47 del DL 42/2004 , così come ripetutamente evidenziato da sentenze emesse da Tar e Consiglio di Stato (per semplicità si richiama quella del Tar Piemonte , sezione I , del 21. 4.2004 n. 650) , testualmente “….la tutela dei beni non è infatti rimessa all’esclusiva cura dell’amministrazione centrale….infatti anche i Comuni hanno una rilevante potesta’ in materia , con la previsione della possibilita’ di dettare una disciplina territoriale , capace di offrire tutela ai beni storici , ambientali e paesistici , con la loro inclusione in zone vincolate ai sensi dello strumento di pianificazione….”.

Tra le leggi speciali che integrano la tutela indiretta di cui agli art. 45 e 47 Dl 42/2004 si segnalano : – l’art. 23 comma 3 (vigente fino al 30.4.2004) del Dl 30.04.1992 n. 285 che recitava “..Lungo le strade , nell’ambito e in prossimita’ di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari” oggetto della decisione di Tar Piemonte , sezione I , del 21. 4.2004 n. 650 sopra citata ; norma trasfusa nell’art. 49 comma 2 del Dl 42/2004 che disciplina altresi’ l’eventuale autorizzazione in deroga su parere favorevole della soprintendenza – l’art. 20 del Dl 8.11.2021 n. 199 che al comma 3 indica la “tutela del patrimonio culturale e del paesaggio” tra i principi fondamentali della delega – al Ministero dell’Ambiente , di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura – di cui al comma 1 dello stesso art. 20 , avente ad oggetto la “definizione della disciplina inerente le aree idonee” alla installazione di impianti a fonti rinnovabili ; – e che al successivo comma 8 (nell’attuale formulazione a seguito delle modifiche apportate dal Dl 24.02.2023 n. 13 convertito nella Legge 21.04.2023 n. 41) disciplina in via transitoria fino all’emanazione dei decreti ministeriali , le aree idonee all’installazione , prevedendo alla lettera c-quater la fascia di rispetto “dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici” ; Il fatto che i beni vincolati dalle singole Amministrazioni Comunali non siano vincolati ai sensi del Dl 42/2004 ma ai sensi della Legge 1187/68 è del tutto irrilevante , poiché – come pacificamente affermano i precedenti di Tar e Consiglio di Stato prima riportati – la tutela non è rimessa all’esclusiva cura dell’amministrazione centrale , in quanto la Legge 1187/68 attribuisce al Comune una rilevante potesta’ in materia , con la previsione della possibilita’ per l’ente locale di dettare una disciplina territoriale , capace di offrire tutela ai beni storici , ambientali e paesistici , con la loro inclusione in zone vincolate ai sensi dello strumento di pianificazione.

Pertanto lo strumento di tutela dei beni vincolati a norma della predetta Legge non è , come in alcuni casi adottato , la mitigazione dell’impatto ambientale , ma la tutela indi- retta della fascia di rispetto.

Si richiede quindi per le precitate aree ed edifici l’applicazione dei disposti inerenti la fascia di rispetto “….dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici..…” cosi’ come previsto dalla normativa derivante dal DL 42/2004 in relazione alle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici.

ITER AUTORIZZATIVO

L’iter autorizzativo , ivi compresa la valutazione di impatto ambientale , per gli impianti fotovoltaici industriali è un processo fondamentale per garantire la corretta installazione ed il funzionamento di tali strutture che coinvolge direttamente molti enti pubblici.

A tal fine si sollecita il recepimento di un parere di compatibilita’ dell’opera , fra gli altri , da parte dell’ente pubblico al quale è demandato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio , anche almeno di una delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro organizzazioni provinciali , il tutto al fine di analizzare dettagliata-

mente , sulla base di certificate esperienze professionali , fra le altre , le direttive derivanti dal Dgr Piemonte n. 58-7356/2023 , e successive , ed in particolare in relazione al cosidetto “Principio di continuita’” : inoltre la cancellazione della modifica parziale al predetto , come da delibera della Giunta Regionale n. 26-7599 del 23 Ottobre 2023 “ ….il presente provvedimento non si applichi ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR nè a quelli rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete….”.

Si richiede anche la riduzione , per tutte le aree agricole interessate , da 10 a 5 Mw della so- glia al di sopra della quale si rende necessaria un processo di Valutazione dell’impatto am- bientale e la limitazione delle procedure semplificate alle sole istanze per l’installazione di impianti in zone già impermeabilizzate e/o compromesse , escludendo , quindi , aree a voca- zione prevalentemente agricola o turistica.

Infine una clausola generale che consenta alle Amministrazioni Comunali di opporsi ad un

progetto per ragioni legate ad un interesse primario agricolo , o turistico , del territorio.

COMPRAVENDITA TERRENI AGRICOLI

Il consumo , cosi’ come la valorizzazione , di terreni agricoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici industriali risulta in continuo aumento : i prezzi d’acquisto sono cresciuti in maniera esponenziale creando manifeste criticità a tutto il comparto agricolo.

Pur riconoscendo la vigenza del libero mercato si richiede l’elaborazione di una diretti- va finalizzata a calmierare tale effetto ed in particolare l’applicazione di un’imposta sulle transazioni finalizzate alla cessione di terreni per la realizzazione di impianti fotovoltaici industriali interamente da destinare ad un fondo di incentivazione per l’insediamento in agricoltura di giovani con età inferiore ai trent’anni.

EFFETTO SU PROCEDURE IN ISTANZA

Preme sottolineare che in ragione della vigente incertezza relativa all’adozione di normati-

ve più stringenti ai fini dell’individuazione delle aree idonee , ed allo svolgimento delle procedure autorizzatorie , molteplici sono state le istanze di autorizzazione sottoposte.

Moltissime di queste paventano gravi lacune e sono state presentate dai proponenti in maniera affrettata , ed in forma incompleta , cioè prive de i requisiti minimi per essere considerate istanze di autorizzazione , con riserva di produrre , successivamente , ulteriore documentazione.

L’unica finalità di tali istanze risulta quella di assicurarsi l’applicazione della normativa in essere al momento della presentazione e sfuggire ai , forse , più stringenti vincoli derivanti da eventuali future normative applicabili al momento della presentazione

Si richiede , pertanto , che le procedure abilitative , autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore siano concluse ai sensi della nuova normativa in fase di elaborazione da parte della Regione Piemonte.

Fiduciosi di una presa d’atto di quanto esposto , nel rimanere a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento , si porgono distinti saluti.

Alessandria , 9 Settembre 2024

Associazione Agricoltori Autonomi Associazione Vivere in Fraschetta

Azienda Agricola Maggi Campagne Turchesi

Comitato Salviamo Le Cascine Comitato Tuteliamo Il Monferrato Lipu , Lega Italiana Protezione Uccelli

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