Nel 1992 il 30 dicembre, veniva alla luce la nuova disciplina in materia sanitaria dopo 14 anni dall’approvazione della legge n.833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Con questa nuova disciplina si avvera la trasformazione delle Unità Sanitarie Locali in Aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
La U.S.L. di vecchia memoria e parte integrante della 833 cessa di essere un “ complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del S.S.N.” non è più, quindi, una struttura operativa dei comuni ma viene trasformata in azienda dotata di personalità giuridica pubblica. I comuni non hanno più voce in capitolo, mentre le regioni vedono ampliate enormemente le loro competenze peraltro già significative. In particolare le regioni svolgono un ruolo concreto ed incisivo nei confronti delle aziende attraverso la nomina o la revoca degli organi monocratici di gestione, il controllo diretto degli atti deliberativi e la fissazione dei criteri di finanziamento.
Tutti i poteri di gestione e la rappresentanza legale sono in capo al Direttore Generale di nomina regionale.
Con il successivo D.legs. 229/99 vengono messi in gioco diversi livelli di responsabilità: le Regioni insieme agli enti locali, le aziende sanitarie, la dirigenza, il sistema dei produttori pubblici e privati non profit e profit e naturalmente il volontariato, modificando in parte l’articolato del 502.
Importante ricordare che l’art.9 bis sancisce la possibilità di sperimentazioni aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono forme i collaborazione tra strutture del S.S.N. e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
Le novità legislative introdotte dalla riforma Ter, come viene soprannominato il 229, devono essere collocate nell’ambito della riforma del titolo V della Costituzione e della nuova ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni nel settore sanitario che ne è conseguita anche in virtù della norma che introdusse il concetto di federalismo amministrativo, ossia il perseguimento del decentramento amministrativo delle funzioni dello Stato verso gli enti territoriali quali le Regioni (L.N. 59/1997).
La riforma del titolo V della costituzione (L. Cost. 3/2001 ) ha profondamento mutato l’assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali e ha accresciuto i poteri delle Regioni.
Il modello della riforma Ter ( 229) ha peraltro introdotto un nuovo modello di relazioni tra Regione, enti locali ed aziende sanitarie basato sul pieno coinvolgimento di ciascun livello di governo al processo decisionale e su di una effettiva cooperazione/ collaborazione tra ogni attore del sistema grazie allo strumento della Conferenza dei Sindaci, prevista dal comma 14 dell’art.3 che esplicita:”…al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività,……rimette alla Regione le relative osservazioni e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore Generale….” In sostanza alla Conferenza dei Sindaci viene affidata una funzione di indirizzo politico, per restituire un ruolo alle comunità locali, e si tratta di un ruolo molto importante, perché questo dovrebbe significare la fissazione di fini e obiettivi da conseguirsi.
Pertanto si evince che il Direttore Generale delle aziende sanitarie gode certamente di poteri e competenze proprie che però lo pongono in rapporto all’organo di indirizzo politico- la conferenza dei sindaci- in una posizione di necessaria interconnessione caratterizzata da una distinzione di ruoli e non in una separazione incolmabile.
Quindi non è scorretto dire che dovrebbe esserci una collaborazione continuativa dalla fase della predisposizione della programmazione a quella del controllo e della valutazione.
Sottolineerei poi che i compiti della conferenza dei sindaci ( in base al regolamento regionale) sono molto rilevanti perché sono attinenti alla programmazione, al controllo e alla vigilanza, al bilancio e alla sua gestione, alla valutazione sull’operato del D. G.
E’ bene ricordare che i sindaci che rivestono per legge il ruolo dell’autorità sanitaria locale, spesso non valutano appieno l’importanza delle funzioni loro affidate, abdicando il potere politico al direttore generale dell’azienda sanitaria.
Ora la domanda che io pongo ( e mi scuso per il lungo quadro generale tracciato) cosa si potrebbe dire nella Conferenza dei Sindaci di Alessandria sull’assunzione di “medici a giornata” detti anche gettonisti? A quale quadro normativo certo si fa riferimento? Con quali limiti e con quali prezzi e con che tipo di giornata lavorativa?
Pongo ulteriori interrogativi: l’elevato costo dei servizi, l’inadeguatezza del servizio offerto ( servizio non prestazione), la scarsa affidabilità del servizio che diventa per sua natura organizzativa” precario” nel tempo e nella sostanza, il tipo dei contratti di durata breve ed elusione di qualsiasi principio di programmazione e gestione di un servizio che per sua natura deve avere stabilità nel tempo.
Per concludere io ritengo che l’Homo Politicus soprattutto quando è investito dalla funzione di pubblico amministratore, oggi più che mai è chiamato a ricondurre il S.S.N. sui binari prima che il treno della semi-privatizzazione o della privatizzazione parta di gran carriera.
Non si possono risolvere i problemi della sanità pubblica in modo veloce, ma dotandosi di un programma temporale serio, SI.
Il territorio, attraverso le sue rappresentanze istituzionali e di cittadinanza può svolgere un ruolo assolutamente determinante….se no se il governo presunto tecnocratico con la complicità di nuove e vecchie corporazioni sarà egemone non avremo più il S.S.N. ma scivoleremo in uno sfascio organizzato.
Margherita Bassini
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