“Riparti Piemonte” parte con troppe deroghe e semplificazioni pericolose

Da sempre, da quando ha cominciato a muoversi nel difficile panorama editoriale, comunicativo e politico del territorio provinciale alessandrino, l’associazione CittaFutura ha più volte invocato modalità di semplificazione amministrativa efficaci e produttive.  Mai, però,  si è piegata all’uso strumentale di condizioni emergenziali per “semplificare” normative ad uso di pochi e a danno della collettività. Per questo motivo si appoggia incondizionatamente quanto proposto da una delle più antiche e conosciute associazioni ambientaliste piemontesi. Supportata, in questa sua non facile campagna, da gran parte delle altre sigle conosciute a livello locale e nazionale. Sia sul fronte ambientalista e di tutela del territorio (e della salute), sia su quello della difesa dei diritti e degli interessi del cittadino  (n.d.r.).

Disegno di Legge regionale 5 maggio 2020 “Interventi di sostegno
finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid19” – (1)

Osservazioni.

Premessa. Pro Natura Piemonte, pur cosciente della necessità di approvare provvedimenti urgenti a livello nazionale e regionale per contrastare l’emergenza derivante dal Covid-19, oltre che sugli aspetti legati alla sanità e alla prevenzione anche sul sostegno alla coesione economica e sociale, rileva il carattere eterogeneo del provvedimento proposto. Esso infatti coniuga misure a sostegno del tessuto commerciale e imprenditoriale delle quali si può condividere l’urgenza, con altre misure che, all’insegna della “semplificazione” nel campo delle procedure amministrative e urbanistiche, vanno a incidere pesantemente anche sull’impianto complessivo della vigente Legge Urbanistica Regionale , svuotandola di efficacia in alcuni aspetti legati alla tutela architettonica, ambientale e paesaggistica,  relativamente con alcuni articoli che non rivestono carattere di urgenza e non hanno neppure immediata efficacia. Peraltro alcuni aspetti potrebbero essere in contrasto con i principi costituzionali ed aprire possibili contenziosi.
La nostra richiesta è pertanto quella di portare in approvazione il provvedimento in oggetto solo per quelle parti che rivestono effettiva urgenza ed efficacia entro i tempi ipotizzati dal DDL, e non possano sovrapporsi con il DDL. del 19 dicembre 2019 n. 70, già improntato all’ottica della “semplificazione” in campo urbanistico, sul quale Pro Natura  Piemonte ha già presentato entro i termini previsti le sue osservazioni, e del quale non è ancora stato approvato il testo definitivo.
Mentre il carattere di urgenza è riconoscibile per misure che in campo economico possono rivestire pronta attuazione, e da inserire nella imminente Legge di Bilancio, si propone che altre misure, che si prevede rivestano carattere transitorio e di “deroga”, ma che tuttavia vanno a toccare l’impianto di altre leggi regionali e richiederebbero un apposito iter legislativo, vengano scorporate dal DDL proposto.
Il DDL 95 contiene previsioni legislative di notevole portata, ad ampio spettro disciplinare e di rilevante eterogeneità, in contrasto con il dichiarato intento di fornire adeguate risposte “alle istanze del sistema produttivo piemontese” mediante “interventi finanziari e di semplificazione” (dalla Relazione al DDL 95).
E’ ben noto alla Giunta Regionale che gli effetti del fenomeno pandemico e
dell’emergenza seguita alla deflagrazione del Covid-19 hanno colpito ogni tessuto economico e sociale a tutti i livelli: dall’enunciazione “Riparti Piemonte” non trovano corrispondenti e pronte risposte alle istanze delle fasce sociali più deboli o maggiormente  esposte al contagio, all’emergenza abitativa, al sostegno dell’occupazione e della crisi  produttiva piemontese già riscontrata nel 2019. Nel DDL si constata tra l’altro una scelta orientata a favorire le attività commerciali o di somministrazione, attraverso una dirompente modalità di utilizzo e occupazione dello spazio pubblico, contemplati dall’Art. 38, per “opere contingenti”, senza porre limiti temporali, e senza fornire adeguate misure di carattere economico e normativo a favore di una vera mobilità sostenibile.

In piena emergenza si è riscontrato come alcune scelte di rilevante portata mediatica e dichiarate “salvifiche” o “decisive” si siano rivelate in tutta la loro inconsistenza: fra tutte, l’Ospedale Alba-Bra (a Verduno, CN) o l’utilizzo temporaneo delle ex OGR a Torino (in luogo del riutilizzo di strutture già esistenti, quali ad es. il Maria Adelaide).
Con questo DDL si invoca l’emergenza col rischio di scardinare norme e procedure che, in luogo dell’interesse generale, perseguono l’obiettivo di fornire soluzioni a situazioni particolaristiche, specie nell’ambito della disciplina urbanistica ed edilizia, mediante l’aggiramento dei cardini disciplinari dettati dal vigente Piano Paesaggistico Regionale [di
seguito PPR], in contrasto con le finalità della L.R. 56/77 “Tutela e uso del suolo”, che prevede all’art. 1 “la tutela, la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all’obiettivo di un consumo zero”.

Il rischio ulteriore sta anche nella possibilità che misure di carattere emergenziale e temporaneo diventino di fatto quasi definitive con procedure di proroga sempre rinnovate.

01. Osservazioni.

01.1 In merito ai contenuti del Capo II (Turismo e commercio) del Titolo III
“Sburocratizzazione e semplificazione”, l’art. 37 prevede la sospensione  delle istanze di autorizzazione e dei termini per i procedimenti in corso (al 31 gennaio 2020) per nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva degli esercizi di vendita, sino al 31 gennaio 2021: si ritiene il termine non coerente con la finalità dichiarata di rilanciare il commercio di vicinato. Trattandosi di tutte le autorizzazioni commerciali, sia per la grande distribuzione (superficie di vendita oltre i 2.500 mq) che per le medie strutture (superficie di vendita compresa tra i 151 mq ed i 1.500 mq per i Comuni fino a 10.000 abitanti e tra i 251 mq ed i 2.500 mq per i Comuni con oltre 10.000 abitanti), si richiede di prolungare tale previsione normativa almeno sino al 31 gennaio 2022. Si richiede inoltre che la Giunta Regionale relazioni al Consiglio in modo esaustivo quali siano stati gli effetti dell’applicazione della norma sul commercio di vicinato, mediante apposita clausola valutativa di seguito indicata al nuovo art. 37 bis:
“Art. 37 bis. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1 dello Statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rendiconta al Consiglio sull’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 37 e dei risultati ottenuti.”.
Sulla crisi del commercio di vicinato e degli esercizi pubblici, apertasi in modo netto ben prima dell’emergenza Covid-19, occorre oggi porre attenzione anche al fenomeno dell’usura che può incidere in modo decisivo sulla sopravvivenza degli esercizi stessi: si richiede di prevedere idonee misure ai sensi della L.R. 19 giugno 2017 n. 8 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra  indebitamento”.
L’art. 38 reca “Deroghe alla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”: è necessario stabilire che in applicazione della norma siano rispettate le norme sull’inquinamento acustico e sia escluso l’uso di aree verdi sia in piena terra che su soletta, pubbliche o private assoggettate all’uso pubblico.

Al fine di scongiurare ogni ipotesi di utilizzo di aree verdi contigue o site all’interno di parchi naturali, si impone di aggiungere dopo il comma 6 dell’art. 38 il nuovo comma 6 bis: “Sono fatte salve le norme sull’inquinamento acustico. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) alle aree verdi sia in piena terra sia su soletta,  pubbliche o private assoggettate all’uso pubblico; b) alle aree verdi contigue o comprese nelle aree naturali protette di cui alla L.R. 19/2009 “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”; c) alle aree verdi tutelate dal vigente PPR.”.

01.2 L’intero Titolo IV Disposizioni in materia di governo del territorio presenta i contenuti di maggiore criticità rispetto a quanto esposto nella Premessa delle presenti  Osservazioni.
Si afferma l’esigenza di sopprimere l’intero Titolo IV, con la motivazione che le  previsioni normative del DDL 95 non trovano alcuna coerenza con le finalità dichiarate, volte a contrastare l’emergenza Covid-19 e i suoi effetti sotto il profilo socio-economico. Il Titolo IV introduce norme di dettaglio che appaiono funzionali a risolvere soluzioni procedurali e attuative puntuali, estranee al principio dell’interesse pubblico, mediante la
deroga o la palese violazione del PPR.

In dettaglio si rilevano i seguenti aspetti.
Al Capo I Disposizioni Generali, le finalità dell’art. 42 rappresentano una realtà distorta rispetto a quanto verificato, dovuto al “… blocco delle attività [edilizia e produttive] conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza hanno subìto un arresto e necessitano pertanto di misure volte ad accelerarne il rilancio.”. Le attività di cantiere sono state sospese per circa sessanta giorni (marzo / aprile 2020); ma l’attività  amministrativa dei Comuni non ha subito alcuna interruzione circa il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, ed anche le altre Amministrazioni preposte al rilascio dei pareri di competenza non hanno interrotto l’attività, mediante il ricorso alla forma di “lavoro agile” (o smart working).
Al Capo II Misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica e per il rilancio dell’edilizia, l’art. 43 definisce l’ambito temporale di applicazione delle norme al 31 gennaio 2022: tale previsione contrasta con il concetto di emergenza da Covid19. Si ritiene maggiormente appropriato il termine di mesi sei (centottanta giorni) dall’entrata in vigore della legge.
L’art. 44 prevede comma 1, lettera b) punto 1, la semplificazione degli atti da
adottare con la proposta tecnica del progetto preliminare delle varianti strutturali ai PRGC.
Si esprime la netta contrarietà alla possibilità di non allegare gli atti tecnici in materia di difesa del suolo, sismico e rischio idrogeologico. In subordine, si propone una rilevante innovazione normativa che risponde pienamente al concetto di semplificazione e
accelerazione delle procedure: per le varianti strutturali “puntuali” al PRGC, gli adeguamenti al PAI, al PTCP o PTGM, o alla disciplina RIR (aziende a Rischio di Incidente Rilevante) di cui all’art. 17 comma 4 della L.R. 56/77, viene abrogata l’adozione della Proposta tecnica del progetto preliminare e l’avvio della procedura si concreta con l’adozione del Progetto preliminare della variante strutturale: ne consegue una significativa riduzione dei termini del procedimento (circa sei mesi).

L’ associazione scrivente si rende disponibile ad approfondire nel dettaglio la proposta sopra enunciata.
L’art. 45 prevede la riduzione dei termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione riferita all’esame della Proposta tecnica del progetto definitivo sia di variante strutturale (60 giorni), sia di variante generale o revisione del PRG (90 giorni): non si condividono tali previsioni e si ritengono congrui i termini vigenti, rispettivamente di 90 e 120 giorni. La disciplina vigente consente già ora di ridurre i termini di convocazione delle conferenze.
L’art. 46 stravolge le caratteristiche delle varianti parziali (art. 17, comma 7 L.R. 56/77) mediante una forma di “estensione” o aumento dei limiti di incremento relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, da realizzare su aree esterne ai centri o ai nuclei abitati, contigue ad aree già individuate dal PRG vigente: con tale modifica normativa si concreta un maggior consumo di suolo, non viene richiamata alcuna coerenza rispetto al PPR vigente. Trattandosi di nuove aree per attività diverse dalla  residenza, si introduce una pericolosa azione pianificatoria che esclude una verifica preventiva circa la presenza nel territorio comunale di immobili dismessi adatti ad ospitare funzioni produttive. Per le motivazioni sopra illustrate, si richiede di sopprimere l’art. 46 del DDL 95.

L’art. 48 consente interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di cui all’articolo 24, comma 4, lettera b), numero 2 della l.r. 56/1977 sono consentiti anche con sagoma diversa dall’esistente anche in ambiti di tutela storico-paesaggistica; tale possibilità è ammessa anche in mancanza di espressa previsione nello strumento urbanistico vigente. Gli elementi di valutazione sono connessi alla considerazione che l’art. 24 dedica agli immobili, tra gli altri, siti nei centri storici anche se non vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio). Tale previsione è palesemente incostituzionale perché introduce una modalità di intervento in contrasto con il Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001: con sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2020 del 09 marzo 2020 (G.U. n. 18 del 29/04/2020) simile possibilità è stata però esclusa, «con l’art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto “sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2-bis del t.u. edilizia, così imponendo, per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime: «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo».
Non si comprende la necessità di introdurre tale tipologia di interventi con modifiche di sagoma, ritenuti decisivi per il sicuro rilancio economico, consentendo di edificare in modo indifferenziato architetture nuove in ambienti costruiti e consolidati, senza verificarne la qualità e la compatibilità col disegno urbano.

L’art. 49 ammette cambi d’uso in edifici esistenti siti entro la fascia di rispetto cimiteriale: trattasi di una norma inutile e poco motivata sotto il profilo temporale, perché tali mutamenti di destinazione d’uso sono già ammessi dall’art. 3. comma 1, lettere c) e d) del DPR 380/2001.
Non si condividono i contenuti degli articoli 51 e 52 estranei al criterio emergenziale del DDL 95: in particolare si esprime forte contrarietà sull’art. 52 che prevede lo svuotamento delle competenze della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli
articoli 76 e 91 bis della L.R. 56/1977 (c.d. Commissione 91 bis), prevedendo che i rispettivi pareri non siano dovuti. L’esautoramento della c.d. Commissione 91 bis viene a disperdere un respiro di coerenza a scala regionale e provinciale nel trattare temi sensibili di carattere urbanistico-edilizio. Con gli articoli 52 e 53 si esautorano organi indipendenti a favore nel primo delle strutture regionali, e nel secondo si introduce una “collaborazione progettuale” da parte dei proponenti gli interventi che può far venir meno la “terzietà” di  valutazione delle istruttorie, escludendo i consulenti pubblici (Art. 52) e aprendo ai tecnici dei privati operatori (Art. 53). Se molte sono le insistenze sui concetti di accelerazione delle procedure e riduzione dei tempi degli Uffici, sarebbe necessario in parallelo che gli organi legittimi di carattere consultivo (che operano soprattutto in “regime di volontariato”  potessero migliorare il loro contributo alle istruttorie.

Da qui nascerebbe l’istanza di accorpare tante e diverse Commissioni in poche Commissioni a carattere interdisciplinare (come avviene per le Conferenze di Copianificazione), con garanzie di maggiore operatività per non rallentare l’iter amministrativo.

In merito alle previsioni dell’art. 57 in tema di destinazioni d’uso temporanee si rileva l’estraneità di quanto previsto nella forma della “temporaneità” della norma (applicabile dai tre ai cinque anni).
Si sottolinea che l’art. 57 non reca precisi obblighi di legge cui devono conformarsi le attività temporanee previste quali: le norme sull’inquinamento acustico; la totale discrezionalità posta in capo all’Amministrazione comunale, senza alcuna garanzia sull’effettivo interesse pubblico.  Si richiede di sopprimere l’art. 57 per le motivazioni sopra esposte.

Il Capo III Misure di semplificazione e coordinamento in materia urbanistica e per il rilancio dell’edilizia del Titolo IV, presenta alcuni profili di incostituzionalità, in particolare l’art. 62 ove si ammettono tolleranze esecutive e costruttive: si richiede di ricondurre le definizioni previste dal DPR 380/2001, che prevalgono sulle legislazioni regionali in materia. In detto articolo si può ravvisare in effetti una sorta di “condono edilizio”, o sanatoria, per giunta gratuita, che inficia la certezza del costruito a fronte di una regolarità dovuta (richiesta anche negli atti di compravendita) e correttezza di comportamenti civili.

Art. 63. (Modifiche alla l.r. 23/2016)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente:

“6 bis. Per i materiali appartenenti alla prima categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui al presente articolo, salvo che il Comune esprima parere negativo nella conferenza dei servizi di cui all’articolo 29; per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l’approvazione del progetto, qualora prefiguri variante allo strumento urbanistico, avviene secondo le modalità previste per le nuove concessioni.”.

Si richiede di tenere in considerazione le suesposte osservazioni  (2)

Distinti saluti.  Ufficio di Presidenza Pro Natura Piemonte

Torino, lì 12 maggio 2020

(1) Ecco il link per il documento completo:

(2) L’assessore regionale Gabusi, interpellato sullo specifico ci ha fatto pervenire il quadro sottoriportato che pubblichiamo integralmente. Ringraziando per la cortese telefonata di risposta.

????A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale
????Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
????A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
????Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute
????Gli spostamenti tra lo Stato della Citta’ del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
????E’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena
????La quarantena precauzionale e’ applicata con provvedimento dell’autorita’ sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19
????E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche’ ogni attivita’ convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici.
????Il sindaco puo’ disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico
????Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
????Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
????Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
????Le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalita’ definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
????Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
????Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
????Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la Regione, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive

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