Stipendi contratti organico Covid: ancora in ritardo e scarsi

Come avevamo già detto avremmo aspettato il 13 febbraio, giorno della presunta esigibilità delle retribuzioni dell’organico Covid.

E infatti oggi, quelle lavoratrici e quei lavoratori, circa 300 trovano posticipata la data di esigibilità al 18 Febbraio.

Questo perché il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche la nota 2621 del 4 febbraio 2021 con le indicazioni per la lavorazione degli stipendi del personale dell’organico cosiddetto “Covid” (supplenti temporanei).

Le segreterie scolastiche hanno tempo fino alle ore 18 di sabato 13 febbraio 2021 per autorizzare il pagamento dei ratei arretrati.

Pertanto la data di emissione degli stipendi è prevista per il 18 Febbraio.

Solo 5 giorni ma un’eternità per chi attende le retribuzioni da oltre 4 mesi e sicuramente l’ennesima presa in giro che rappresenta anche un attacco durissimo alla loro dignità di lavoratrici e lavoratori.

Come FLC CGIL porteremo avanti il ricorso per decreto ingiuntivo finchè dalle parole non si passerà ai fatti.

Inoltre ci è stata segnalata la problematica relativa ad una possibile penalizzazione fiscale riguardante il personale scolastico assunto su cosiddetto organico “Covid” il cui stipendio maturato per periodi antecedenti la fine dell’anno 2020 è stato liquidato nel gennaio 2021, dopo il giorno 12.

La penalizzazione deriverebbe dal fatto che detto stipendio erogato con enorme ritardo da parte del Mef, è stato trattato da un punto di vista fiscale come “emolumento arretrato da lavoro dipendente” e come tale soggetto a tassazione separata con aliquota media anziché ordinaria.
Ciò ha comportato che l’imposta lorda calcolata sullo stipendio “arretrato” non è stata ridotta della detrazione fiscale che invece viene ordinariamente applicata a chi percepisce lo stipendio con tassazione ordinaria.

Ne consegue che lavoratori che hanno prestato servizio per il medesimo periodo ma che hanno ricevuto lo stipendio in date diverse hanno percepito anche retribuzioni nette differenti con una penalizzazione per chi è stato retribuito nel mese di gennaio 2021.

Penalizzazioni che ammontano anche a 200/230 euro mensili in meno in busta paga.
Va evidenziato che la tassazione operata dal sostituto d’imposta sugli “arretrati” avviene a titolo provvisorio e che l’Agenzia delle Entrate entro i tre anni successivi provvede al ricalcolo della tassazione e alla riliquidazione dell’imposta.

Come noto le questioni di natura fiscale, per una loro più compiuta comprensione, hanno bisogno di essere considerate in un periodo più ampio rispetto al singolo mese e in ragione della complessiva situazione reddituale di ogni lavoratore al fine di poter verificare in sede di dichiarazione dei redditi e di conguaglio fiscale il corretto calcolo delle imposte dovute dal singolo contribuente.
Al fine di appurare la congruità del trattamento fiscale applicato ai supplenti “Covid” abbiamo rivolto uno specifico quesito al Ministero dell’Istruzione che però ancora non ci ha fornito alcuna risposta poiché, come noto, non ha specifiche competenze in proposito poiché la gestione degli stipendi è in capo al Mef. .

In assenza di risposte chiare,  non sarà tralasciata alcuna forma di tutela una volta acquisite con certezza le informazioni necessarie.

Serena Morando FLC CGIL AL

 

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