Pubblichiamo lo Statuto dell’associazione, così come rivisto ed emendato dall’assemblea generale del 6 dicembre 2013

Art. 1 – E’ costituita una Associazione politico-culturale senza fini di lucro, denominata Città futura con sede in Alessandria.

 
Art. 2 – L’Associazione, sulla base del documento approvato dai promotori, realizza un luogo di discussione e di approfondimento, in cui convergono e si confrontano quanti sentono il bisogno di una rinnovata definizione dei principi democratici e che, con pari dignità di patrimoni ideali laici e religiosi, si riconoscono in un comune laboratorio civile al fine di stimolare e sviluppare il dibattito politico-culturale nella città di Alessandria e nel suo territorio
– rivalutando la nozione e l’immagine stessa della politica, a cominciare dal nesso tra impegno politico e impegno etico;
– perseguendo la diffusione di una cultura costituzionale repubblicana, sulla base dei suoi valori fondativi, democratici e antifascisti;
– contribuendo alla crescita di una moderna società europea nella quale siano inscindibili i diritti della persona, dei lavoratori e dei cittadini;
– favorendo la consapevolezza critica dei problemi civili e sociali, e la promozione di adeguati strumenti di analisi e di conoscenza, condizione indispensabile per la partecipazione democratica e per l’ acquisizione di una compiuta cittadinanza;
–  dotandosi di strumenti di comunicazione a stampa o on-line.
 
Art. 3 – L’Associazione persegue i suoi scopi con seminari, dibattiti, convegni, manifestazioni pubbliche e iniziative di stampa e mass-mediali.
Può assumere e mantenere contatti con altre associazioni, nonché aderire o partecipare ad altri organismi, non solo di ambito locale, caratterizzati da analoghe finalità..
 
Art. 4 – Possono essere soci dell’ Associazione le persone fisiche che condividono gli obiettivi di cui al precedente art. 2.
I soci sono coloro che, ammessi all’Associazione, partecipano alle sue attività e corrispondono regolarmente le quote sociali.
Si acquisisce la qualità di socio quando il Consiglio direttivo accoglie la domanda di ammissione.
Si perde la qualità di socio nei seguenti casi:
a) per recesso volontario;
b) per deliberazione del Consiglio direttivo in seguito a motivi di incompatibilità;
c) in conseguenza di assenza ingiustificata dall’attività dell’Associazione per almeno un anno.
La misura delle quote annuali ordinarie e le eventuali quote straordinarie dell’Associazione vengono stabilite dall’Assemblea generale dei soci.
 
Art. 5 – Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea generale dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente e il Vicepresidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere.
 
Art. 6 – L’Assemblea generale si riunisce secondo le modalità e le scadenze da essa stabilite, e comunque almeno una volta all’anno. Essa è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente; oppure per richiesta di 1/3 dei soci mediante avviso affisso presso la sede sociale sette giorni prima; e si intende regolarmente costituita, in prima convocazione, quando intervenga la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Hanno diritto di voto tutti i soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti secondo le modalità stabilite dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea:
a) approva gli orientamenti e i programmi dell’ Associazione;
b) elegge il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
c) nomina il Direttore del giornale on-line dell’Associazione: www.cittafutura.al.it;
d) stabilisce la durata delle cariche sociali;
e) stabilisce l’importo delle quote associative;
f) approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
g) delibera le eventuali modifiche statutarie.
 
Art. 7 – Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri sette consiglieri.
Si riunisce su convocazione della Presidenza o, per sua delega, della Segreteria. Si riunisce, comunque, quando lo richiedono almeno quattro consiglieri.
Le sue deliberazioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo
a) organizza le attività e le iniziative decise dall’Assemblea;
b) interviene in pubblico con gli strumenti a stampa e mass-mediali;
c) sottopone all’Assemblea annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo nonché i programmi di attività realizzati e in preparazione;
d) è responsabile della gestione economica dell’Associazione;
e) delibera l’acquisizione o la perdita della qualità di socio.
 
Art. 8 – Il Presidente, o in caso di impedimento il Vicepresidente, rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi, e ha la firma sociale.
Convoca l’Assemblea generale e il Consiglio direttivo;
 
Art. 9 – L’Assemblea generale delibera, a maggioranza dei 2/3 dei soci, le eventuali modifiche statutarie.
 
Art. 10 – L’Assemblea generale può decidere, a maggioranza dei 2/3 dei soci, lo scioglimento dell’Associazione.
La mozione di scioglimento dovrà essere discussa e votata in una successiva seduta dell’Assemblea da convocarsi entro 30 giorni e con preavviso, e invio dell’ordine del giorno ai soci, di 15.
 
Art. 11 – Il patrimonio sociale è costituito da:
a) quote sociali annue dei soci;
b) contribuzioni volontarie;
c) contributi, lasciti, donazioni ed elargizioni in genere da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private purché non condizionanti rispetto ai fini dell’Associazione;
d) redditi del proprio patrimonio.
L’esercizio sociale e finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 

Art. 12 – Per tutto quanto non previsto del presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.